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Tutele per i lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche

I dipendenti, affetti da malattie oncologiche, nonché da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, hanno diritto di richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a 24 mesi.

 

Durante il periodo di congedo il dipendente:

• conserva il posto di lavoro (con conseguente allungamento del periodo di comporto durante il quale vige il divieto di licenziamento per il datore);

• non ha diritto alla retribuzione e alla contribuzione;

• non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa.

 

Occorre aver prima esaurito i periodi di congedo ad oggi riconosciuti dalla contrattazione collettiva o dalla legge in via generale per malattia e infortunio.

 

Il periodo di congedo non è computato nell’anzianità di servizio, né ai fini previdenziali. Tuttavia, il dipendente può procedere al riscatto del periodo di congedo mediante versamento dei contributi volontari.

 

Decorso il periodo del nuovo congedo, per lo svolgimento della propria attività lavorativa, il lavoratore dipendente ha accesso prioritario alla modalità di lavoro agile, se le caratteristiche della sua attività lavorativa lo consentono.

 

Siamo a disposizione per ulteriori informazioni.



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