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20.05.2025 Esonero Contributivo Bonus Giovani 2024-2025
L’incentivo consiste nell'esonero totale dal versamento dei contributi INPS per i datori di lavoro che assumono o trasformano un contratto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato giovani con una età massima di 34 anni e 364 giorni, mai occupati a tempo indeterminato in Italia o all’estero. Il bonus si applica alle assunzioni e trasformazioni effettuate tra il 01/09/2024 e il 31/12/2025.
L’importo massimo del beneficio è quantificato in 500 Euro mensili per ciascun lavoratore, con una durata complessiva fino a 24 mesi.
Il datore di lavoro deve essere in regola con il DURC, la normativa sulla sicurezza sul lavoro e il rispetto dei contratti collettivi. Non devono esserci stati licenziamenti economici nella stessa unità produttiva nei sei mesi precedenti o successivi all’assunzione agevolata.
Una volta raggiunto il tetto massimo del finanziamento statale, non saranno accettate dall’INPS ulteriori domande.
Siamo a disposizione per ulteriori informazioni.
L’Unione Commercio Turismo Servizi Alto Adige e i sindacati provinciali ASGB Commercio, Fisascat Sgb/Cisl e Uiltucs Uil/Sgk hanno firmato il nuovo Accordo integrativo territoriale terziario, distribuzione, servizi. L’Accordo entra in vigore dal 01/06/2025 e sarà valido fino al 31/12/2027.
L’Accordo si applica alle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi e il relativo personale dipendente. Le principali novità riguardano la parte economica, i contratti part-time, permessi in casi specifici, diritto a formazione e studio e le clausole elastiche. Per maggiore chiarezza sono poi state introdotte alcune modifiche e precisazioni ad istituti già in essere.
Le principali modifiche e novità dell’Accordo:
- Elemento provinciale
L’elemento provinciale viene aumentato da € 8,00 ad € 75,00. L’aumento dell’elemento provinciale è assorbibile dalle somme riconosciute esplicitamente a titolo di acconto o anticipazioni su futuri aumenti contrattuali e avviene in 2 tranche:
- Da € 8,00 ad € 45,00 a partire dal 1° giugno 2025;
- Da € 45,00 ad € 75,00 a partire dal 1° novembre 2026.
- Trattamento economico di malattia e di infortunio
Per maggiore chiarezza viene riportato l’intero articolo del CCNL TDS. Riguardo agli infortuni viene precisato che anche in tali casi, l’azienda comunicherà al lavoratore, con almeno 7 giorni di anticipo, la data esatta di scadenza del periodo di comporto di 180 giorni, nonché la possibilità di richiedere, un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita per tutta la durata dell’infortunio, alla condizione che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici.
- Permessi retribuiti
Per farsi riconoscere l’anzianità di servizio maturata presso un datore di lavoro precedente, ai fini della maturazione dei permessi presso il nuovo datore di lavoro, i lavoratori dovranno farne richiesta entro 6 mesi dall’inizio del nuovo rapporto di lavoro. In tal caso i permessi maturano dall’inizio del nuovo rapporto di lavoro. Se la richiesta da parte del lavoratore viene fatta dopo 6 mesi dall’inizio del rapporto di lavoro e comunque entro e non oltre 12 mesi, i permessi maturano a partire dal mese in cui viene formulata la richiesta. Il diritto alla richiesta decade trascorsi 12 mesi dall’inizio del nuovo rapporto di lavoro.
- Permessi retribuiti in casi specifici
Su richiesta del lavoratore, in caso di malattia certificata dei figli, dovranno essere concessi da parte del datore di lavoro i permessi retribuiti che il lavoratore ha eventualmente ancora a disposizione.
Anche in caso di visite mediche, su richiesta da parte del lavoratore con preavviso di almeno 15 giorni e dietro presentazione di certificazione medica o conferma di presenza dal medico successivo alla visita, il datore di lavoro dovrà concedere i permessi retribuiti eventualmente ancora disponibili. In caso di mancata consegna di certificazione medica o conferma di presenza dal medico successivo alla visita, l’assenza del lavoratore potrà essere considerata come non giustificata.
- Diritto allo studio e formazione
Ai lavoratori con anzianità aziendale superiore ai 2 anni viene riconosciuto il diritto di usufruire di 4 ore di formazione annue retribuite. I corsi di formazione dovranno essere concordati tra datore di lavoro e lavoratore.
- Contratti a tempo determinato in località turistiche
Rimane in vigore il protocollo siglato tra le parti il 21 giugno 2019 e prorogato nel 2020 che regola tale materia fino alla prima scadenza del nuovo accordo integrativo territoriale.
- Part-time
Rimane la possibilità di stipulare contratti di lavoro part-time giornalieri (di 1 giornata a settimana) della durata non inferiore a 7 ore. Inoltre, sarà possibile stipulare contratti part-time con ammontare di ore settimanali inferiore a quelle previste dal CCNL TDS, però con un minimo di 3 ore giornaliere. Per la stipula di tali contratti, il datore di lavoro dovrà chiedere un parere preventivo vincolante all’EBK.
- Clausole elastiche
La clausola elastica non potrà essere inserita nel corpo del contratto di lavoro, ma dovrà essere firmata come accordo separato. La clausola può avere una durata massima di 12 mesi dalla data di sottoscrizione e si rinnoverà tacitamente se non disdetta per iscritto da una delle parti con un preavviso di 30 giorni.
L’ISTAT ha comunicato che l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati per il mese di aprile 2025 è pari al 121,3 punti.
Il coefficiente di rivalutazione del Trattamento di fine rapporto accantonato alla fine dell’anno scorso e valido per le cessazioni dei rapporti di lavoro intervenute nel periodo dal 15/04/2025 al 14/05/2025 è pari al 1,186356.
Siamo a disposizione per ulteriori informazioni.
A decorrere dal 01/04/2025 i contributi ordinari mensili per il fondo sanitario Mutual Help sono passati da 12,00 Euro a 15,00 Euro per dipendente, die cui 13,00 Euro a carico datore di lavoro e 2,00 Euro a carico lavoratore.
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L’ISTAT ha comunicato che l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati per il mese di marzo 2025 è pari al 121,4 punti.
Il coefficiente di rivalutazione del Trattamento di fine rapporto accantonato alla fine dell’anno scorso e valido per le cessazioni dei rapporti di lavoro intervenute nel periodo dal 15/03/2025 al 14/04/2025 è pari al 1,123752.
Siamo a disposizione per ulteriori informazioni.
A seguito del rinnovo contrattuale del CCNL Commercio e Terziario Confcommercio i contributi ordinari mensili di Fondo Est dal 01/04/2025 passeranno dagli attuali 12,00 Euro a 15,00 Euro per dipendente, di cui 13,00 Euro a carico del datore di lavoro e 2,00 Euro a carico del lavoratore.
Le aziende che non versano questo contributo sono tenuti ad erogare al lavoratore un elemento distinto dalla retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 16,00 lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto.
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L’ISTAT ha comunicato che l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati per il mese di febbraio 2025 è pari al 121,10 punti.
Il coefficiente di rivalutazione del Trattamento di fine rapporto accantonato alla fine dell’anno scorso e valido per le cessazioni dei rapporti di lavoro intervenute nel periodo dal 15/02/2025 al 14/03/2025 è pari al 0,811564.
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La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto un’esenzione fiscale fino a 5.000 Euro annui, per le somme relative a canoni di locazione e le spese di manutenzione dei fabbricati locati, erogate ai lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 01/01/2025 e entro il 31/12/2025.
Per beneficiare di tale esenzione i dipendenti devono:
- essere titolari di reddito da lavoro dipendente fino a 35.000 Euro riferito all’anno precedente;
- effettuare un trasferimento alla sede di lavoro oltre i 100 Km (distanza calcolata tra la residenza e la nuova sede di lavoro).
Il lavoratore deve presentare un’apposita dichiarazione al datore di lavoro, nella quale indica il luogo di residenza nei sei mesi precedenti la data di assunzione.
L’esclusione dalla formazione del reddito delle somme citate vale per i primi due anni dalla data di assunzione. Inoltre, si tratta di una agevolazione esclusivamente fiscale, che non rileva ai fini contributivi.
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L’ISTAT ha comunicato che l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati per il mese di gennaio 2025 è pari al 120,90 punti.
Il coefficiente di rivalutazione del Trattamento di fine rapporto accantonato alla fine dell’anno scorso e valido per le cessazioni dei rapporti di lavoro intervenute nel periodo dal 15/01/2025 al 14/02/2025 è pari al 0,582363.
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La Legge di Bilancio 2025 ha previsto che nell’anno 2025 i lavoratori non troveranno più in busta paga la riduzione dei contributi INPS a loro carico che è stata sostituita dalle nuove misure di detrazione e bonus.
Detrazioni: le detrazioni per i redditi da lavoro dipendente fino a 15.000 Euro sono state aumentate da 1.880 Euro a 1.955 Euro. Per i redditi oltre 15.000 Euro, le detrazioni sono calcolate in base a formule specifiche che riducono gradualmente l'importo della detrazione man mano che il reddito aumenta.
Trattamento integrativo : il trattamento integrativo per un importo di 100 Euro al mese spetta ai contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 Euro, solo se l'imposta lorda è superiore alla detrazione spettante per lavoro dipendente.
Somma integrativa: per l’anno 2025 è stato introdotto una nuova somma integrativa con percentuali che variano in base al reddito (7,1%, 5,3%, o 4,8%) per un reddito complessivo del lavoratore fino a 20.000 Euro.
Ulteriori detrazioni: per redditi superiori a 20.000 Euro, spetta un'ulteriore detrazione fiscale decrescente: per i redditi tra 20.000 e 32.000 Euro, è prevista una detrazione fissa di 1.000 Euro, che diminuisce progressivamente fino ad azzerarsi tra i 32.000 e i 40.000 Euro.
I datori di lavoro deve riconoscono in via automatica il trattamento integrativo e la somma integrativa e anche le detrazioni e le ulteriori detrazioni delle retribuzioni mensili e verificano in sede di conguaglio fiscale la spettanza delle stesse.
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L’ISTAT ha comunicato che l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati per il mese di dicembre 2024 è pari al 120,20 punti.
Il coefficiente di rivalutazione del Trattamento di fine rapporto accantonato alla fine dell’anno scorso e valido per le cessazioni dei rapporti di lavoro intervenute nel periodo dal 15/12/2024 al 14/01/2025 è pari al 2,320017.
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Il calcolo del fringe benefit per le auto aziendali nel 2025 è stato significativamente rivisto, introducendo nuove modalità basate sulla tipologia di alimentazione del veicolo piuttosto che sulle emissioni di CO2.
Questa modifica si applica esclusivamente ai veicoli di nuova immatricolazione e concessi in uso promiscuo sulla base di contratti stipulati a decorrere dal 01/01/2025.
Il relativo fringe benefit è quantificato in misura pari al 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di 15.000 chilometri, per il costo chilometrico ACI, al netto delle somme eventualmente trattenuta al dipendente.
La percentuale è ridotta al
10% nell’ipotesi di veicoli a trazione esclusivamente elettrica a batteria;
20% per veicoli elettrici ibridi plug in.
Con riferimento ai veicoli immatricolati ed assegnati a partire dal 01/01/2020 e fino al 31/12/2024, il fringe benefit continua ad essere determinato in ragione della percorrenza convenzionale annua di 15.000 Km moltiplicata per il costo chilometrico ACI, con applicazione di diverse percentuali definite in funzione del livello di emissione di anidride carbonica. Nello specifico, le percentuali risultano pari al:
25% per i veicoli con valori di emissione di CO2 non superiori a 60 g/km;
30% per i veicoli,con emissioni di CO2 superiori a 60 g/km e fino a 160 g/km;
50% per i veicoli in caso di emissioni di CO2 superiori a 160 g/km e fino a 190 g/ km;
60% per i veicoli con emissione di CO2 superiori a 190 g/km.
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A partire dal 01/01/2025 entrerà in vigore una nuova normativa riguardante le spese di trasferta e rimborso spese.
Questa legge introduce l'obbligo di utilizzare metodi di pagamento tracciabili per tutte le spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto e rimborso spese. Le spese devono essere effettuate tramite strumenti come bonifici bancari, carte di credito, debito o prepagate, per poter essere deducibili ai fini fiscali per il datore di lavoro e per evitare che i rimborsi siano considerati reddito imponibile per i dipendenti.
Non saranno più accettati pagamenti in contante. Sono escluse da queste restrizioni solo le spese per trasporti effettuati con autoservizi pubblici di linea.
Se un dipendente non utilizza un metodo di pagamento tracciabile, le spese saranno considerate indeducibili e soggette a tassazione come reddito.
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