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16.06.2026 L’indice di rivalutazione del TFR di maggio 2026
L’ISTAT ha comunicato che l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati per il mese di maggio 2026 è pari al 102,8 punti.
Il coefficiente di rivalutazione del Trattamento di fine rapporto accantonato alla fine dell’anno scorso e valido per le cessazioni dei rapporti di lavoro intervenute nel periodo dal 15/05/2026 al 14/06/2026 è pari al 2,661543.
Siamo a disposizione per ulteriori informazioni.
La Direttiva UE 2023/970 ha l’obiettivo di ridurre il divario retributivo di genere e rafforzare il principio della parità salariale. Donne e uomini che svolgono lo stesso lavoro o un’attività di pari valore devono ricevere una retribuzione equa e basata su criteri oggettivi.
La Direttiva sarà applicata anche in Italia a partire dal 07/06/2026 e si applica alla maggior parte dei rapporti di lavoro subordinato, inclusi i dirigenti, sia a tempo pieno che part-time, determinato o indeterminato. Sono esclusi alcuni casi specifici, tra cui l’apprendistato, il lavoro domestico, il lavoro intermittente e le collaborazioni coordinate e continuative.
Principali novità:
1. Trasparenza nella fase di assunzione (tutte le aziende)
Negli annunci di lavoro dovranno essere indicati la retribuzione iniziale o una fascia retributiva definita secondo criteri oggettivi e neutrali rispetto al genere. Non sarà più consentito richiedere ai candidati informazioni sulle retribuzioni percepite in precedenza.
2. Gestione delle carriere e degli aumenti salariali (aziende con almeno 50 dipendenti)
I criteri relativi a stipendi, aumenti e progressioni economiche dovranno essere chiari, comprensibili e basati su elementi oggettivi quali competenze, esperienza, responsabilità e condizioni di lavoro.
3. Richieste di accesso ai dati retributivi
I lavoratori hanno diritto di ottenere informazioni sui livelli retributivi medi applicati ai lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore.
4. Verifica periodica delle retribuzioni
Le aziende di maggiori dimensioni che occupano almeno cento dipendenti dovranno effettuare controlli periodici sulle retribuzioni per verificare eventuali differenze salariali tra donne e uomini che svolgono attività equivalenti. Se emerge un divario pari o superiore al 5% non giustificabile con criteri oggettivi, l’azienda dovrà adottare misure correttive entro sei mesi. In caso contrario sarà necessaria una valutazione congiunta con le organizzazioni sindacali.
5. Obbligo di redazione del report sul divario retributivo (aziende medio-grandi)
Alcune imprese saranno tenute a trasmettere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un report sul divario retributivo di genere secondo le seguenti scadenze:
- 250 o più dipendenti: primo report entro il 07.06.2027 e aggiornamento annuale;
- Da 150 a 249 dipendenti: primo report entro il 07.06.2027 e aggiornamento ogni tre anni;
- Da 100 a 149 dipendenti: primo report entro il 07.06.2031 e aggiornamento ogni tre anni;
- Meno di 100 dipendenti: nessun obbligo di report, ma è raccomandata una verifica volontaria delle retribuzioni.
I report dovranno riferirsi ai dati retributivi dell’anno 2026 e garantire il pieno rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. Non è consentita la diffusione di informazioni salariali individuali.
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L’INPS invia una comunicazione tramite mail PEC dall'indirizzo InpsComunica@postacert.inps.gov.it contenente il seguente messaggio: “Spett.le azienda, il tuo intermediario sta lavorando a buste paga e/o flussi”
Tale comunicazione è un avviso automatico e puramente procedurale generato dall'INPS quando un intermediario abilitato richiede l'estrazione di attestati di malattia o procede con l'invio di flussi tramite SmartTask/UNIEMENS.
Il messaggio ha valore informativo.
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L’ISTAT ha comunicato che l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati per il mese di aprile 2026 è pari al 102,5 punti.
Il coefficiente di rivalutazione del Trattamento di fine rapporto accantonato alla fine dell’anno scorso e valido per le cessazioni dei rapporti di lavoro intervenute nel periodo dal 15/04/2026 al 14/05/2026 è pari al 2,311728
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L’ISTAT ha comunicato che l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati per il mese di marzo 2026 è pari al 101,5 punti.
Il coefficiente di rivalutazione del Trattamento di fine rapporto accantonato alla fine dell’anno scorso e valido per le cessazioni dei rapporti di lavoro intervenute nel periodo dal 15/03/2026 al 14/04/2026 è pari al 1,437346
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Dal 01/01/2026 è in vigore una nuova collaborazione tra EMVA e Fondo Est.
Il Fondo Est è il fondo sanitario integrativo nazionale per i dipendenti del settore del commercio e dei servizi. Esso offre prestazioni sanitarie integrative rispetto a quelle statali. Nell’ambito della collaborazione, Fondo Est rimane responsabile della copertura assicurativa e di tutte le prestazioni non trasferite all’EMVA.
L’EMVA si occupa, per conto del Fondo Est, della gestione locale di determinati settori di prestazioni per le persone assistite nella Provincia di Bolzano.
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L’ISTAT ha comunicato che l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati per il mese di febbraio 2026 è pari al 100,9 punti.
Il coefficiente di rivalutazione del Trattamento di fine rapporto accantonato alla fine dell’anno scorso e valido per le cessazioni dei rapporti di lavoro intervenute nel periodo dal 15/02/2026 al 14/03/2026 è pari al 0,862716.
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Ai lavoratori dipendenti investiti di funzioni presso i seggi elettorali (presidente del seggio, scrutatori e segretario, rappresentanti dei partiti o gruppi politici) spetta il diritto di assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni.
Le giornate non lavorative o festive devono essere compensate con altrettante quote della normale retribuzione o, in alternativa, con giornate di riposo compensativo. Le giornate lavorative devono essere retribuite con la normale retribuzione.
Esempio CCNL Terziario: al lavoratore che svolge funzioni elettorali la domenica e il lunedì, va indennizzato (quota aggiuntiva o riposo compensativo) la sola domenica poiché il lunedì (e l’eventuale sabato qualora fosse necessario recarsi al seggio in tale giornata per la preparazione delle operazioni di voto) è un giorno lavorativo e conseguentemente, retribuito con retribuzione ordinaria.
Se lo svolgimento delle operazioni elettorali copre una sola parte della giornata, l’assenza è legittima per tutto il giorno lavorativo che, quindi, deve essere retribuito interamente.
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Con la Legge di Bilancio 2026 cambiano le regole per il versamento del Trattamento di Fine Rapporto al Fondo di Tesoreria INPS. La riforma supera il vecchio sistema statico del 2007, introducendo un criterio dinamico che verifica annualmente la dimensione aziendale.
Fino a oggi, l'obbligo riguardava solo i datori di lavoro che avevano almeno 50 addetti in media nel 2006 oppure superavano i 50 dipendenti nel primo anno, se costituiti dopo.
La verifica della dimensione aziendale avveniva quindi una sola volta. Se l’impresa non superava la soglia nel periodo di riferimento, restava esclusa dall’obbligo anche in caso di successiva crescita dell’organico.
A partire dal 01/01/2026 la dimensione si verifica ogni anno, sulla base della media dei lavoratori dipendenti nell'anno precedente. Se supera la soglia, l'obbligo scatta dal 1° gennaio dell’anno successivo.
La normativa introduce le seguenti soglie:
per gli anni 2026 – 2027: obbligo per aziende con media superiore a 60 dipendenti
per gli anni 2028 – 2031: soglia ordinaria fissata a 50 dipendenti
dal 2032: obbligo già a partire da 40 dipendenti
L’obbligo riguarda i lavoratori che non abbiano destinato il TFR maturando alla previdenza complementare, indipendentemente dalla data di assunzione e dalla modalità con cui è stata espressa la scelta sulla destinazione del TFR.
Il versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria deve essere effettuato mensilmente, entro il giorno 16 del mese successivo al periodo di paga, insieme ai normali contributi previdenziali INPS.
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L’ISTAT ha comunicato che l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati per il mese di gennaio 2026 è pari al 100,4 punti.
Il coefficiente di rivalutazione del Trattamento di fine rapporto accantonato alla fine dell’anno scorso e valido per le cessazioni dei rapporti di lavoro intervenute nel periodo dal 15/01/2026 al 14/02/2026 è pari al 0,363025.
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L’ISTAT ha comunicato che l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati per il mese di dicembre 2025 è pari al 121,5 punti.
Il coefficiente di rivalutazione del Trattamento di fine rapporto accantonato alla fine dell’anno scorso e valido per le cessazioni dei rapporti di lavoro intervenute nel periodo dal 15/12/2025 al 14/11/2026 è pari al 2,311148.
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Sono state pubblicate le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli per l’anno 2026 elaborate dall'ACI.
Le tabelle ACI sono necessarie per la determinazione dei fringe benefits, ossia delle retribuzioni in natura derivanti dalla concessione in uso ai dipendenti dei veicoli aziendali che vengono destinati ad uso promiscuo per esigenze di lavoro e per esigenze private e sono utilizzate altresì per determinare i rimborsi chilometrici ai dipendenti per l’uso aziendale dei veicoli privati.
Per i veicoli di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati dall'01/01/2025, si assume il 50% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall'ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. Tale percentuale è ridotta:
- al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica;
- al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.
Con riferimento ai veicoli immatricolati ed assegnati a partire dal 01/07/2020 e fino al 31/12/2024, il fringe benefit continua ad essere determinato in ragione della percorrenza convenzionale annua di 15.000 Km moltiplicata per il costo chilometrico ACI, con applicazione di diverse percentuali definite in funzione del livello di emissione di anidride carbonica. Nello specifico, le percentuali risultano pari al:
25% per i veicoli con valori di emissione di CO2 non superiori a 60 g/km;
30% per i veicoli con emissioni di CO2 superiori a 60 g/km e fino a 160 g/km;
50% per i veicoli in caso di emissioni di CO2 superiori a 160 g/km e fino a 190 g/ km;
60% per i veicoli con emissione di CO2 superiori a 190 g/km.
Per i veicoli immatricolati ed assegnati ai dipendenti entro il 30/06/2020, il fringe benefit va calcolato considerando la percorrenza convenzionale annua di 15.000 chilometri moltiplicata per il costo chilometrico ACI e applicando al prodotto ottenuto la percentuale del 30%.
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