Consulenza aziendale
Contabilità
Consulenti del lavoro
23.12.2020 Buon Natale e Felice Anno Nuovo
Auguriamo a tutti i nostri clienti ed ai loro collaboratori un Buon Natale e Felice Anno Nuovo!
Cogliamo l’occasione di ringraziare per l’ottima collaborazione e nella speranza di un futuro pieno di successo, lavoreremo insieme per un anno 2021 all´insegna di una ritrovata normalità.
L’ISTAT ha comunicato che l’indice dei prezzi al consumo per il mese di novembre 2020 è pari al 102,0 punti.
Il coefficiente di rivalutazione del TFR valido per le cessazioni dei rapporti di lavoro intervenute nel periodo dal 15/11/2020 al 14/12/2020 è pari al 1,375000.
Siamo a disposizione per ulteriori informazioni.
Ai fini della tassazione del TFR, la rivalutazione, dal 01/01/2001, non viene più cumulata con l’indennità di fine rapporto, ma subisce una tassazione autonoma tramite l’applicazione di un’imposta sostitutiva fissata nella misura del 17%.
Mentre il TFR viene tassato al momento della corresponsione, in generale alla cessazione del rapporto di lavoro, la rivalutazione subisce una tassazione annuale in costanza di rapporto: infatti, l’imposta sostitutiva deve essere versata
- in acconto entro il 16 dicembre dell’anno cui la rivalutazione si riferisce utilizzando il codice tributo 1712 e
- a saldo entro il 16 febbraio dell’anno successivo utilizzando il codice tributo 1713
ed è imputata a riduzione del Fondo TFR.
Pertanto, entro il 16/12/2020, i datori di lavoro devono versare l’acconto dell’imposta sostitutiva (pari al 90% del 17% totale) sulle rivalutazioni maturate nel 2020.
Al momento del versamento dell’acconto è possibile calcolare tale rivalutazione solo in modo presuntivo poiché non esiste ancora il coefficiente definitivo per rivalutare al 31/12/2020 il Fondo TFR accantonato al 31/12/2019.
Il saldo sarà quantificato sull’effettiva rivalutazione dell’anno 2020. Questo valore è conosciuto solo ad inizio dell’anno 2021 con l’adeguamento degli indici ISTAT.
In tutti i casi in cui il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva risulti eccedente rispetto a quanto dovuto, il credito può essere utilizzato in compensazione mediante esposizione nel Mod. F24 con il codice tributo 1627.
Se il credito dovesse risultare come residuo dal Mod. 770 potrà essere utilizzato, nel Mod. F24 con il codice tributo 6781.
Siamo a disposizione per ulteriori informazioni.
In occasione delle festività natalizie molte aziende corrispondono ai propri dipendenti omaggi natalizi in forma di denaro o in natura. Il trattamento fiscale e previdenziale, però, è diverso.
Mentre tutte le erogazioni liberali in denaro concesse al dipendente anche in occasione di festività e ricorrenze devono essere assoggettate interamente sia previdenzialmente sia fiscalmente per l’intero importo, nell’anno 2020 le erogazioni in natura che possono essere beni naturali, buoni acquisto o servizi prestati fino a un valore complessivo di Euro 516,46 (IVA inclusa) non sono imponibili. Qualora nel corso dell’anno il valore di detti beni e servizi sia superiore al limite indicato, lo stesso concorre per intero alla formazione della base imponibile sia previdenziale che fiscale.
L’esclusione dal reddito opera anche se questa liberalità è erogata ad un solo dipendente, non essendo più richiesto che l’erogazione liberale sia concessa alla generalità o a categorie di dipendenti.
Siamo a disposizione per ulteriori informazioni.
L’Inps ha dato indicazioni sulla fruizione dell’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per nuove assunzioni.
L’esonero contributivo riguarda tutti i nuovi rapporti di lavoro a tempo indeterminato e le trasformazioni di precedenti rapporti a tempo determinato in tempo indeterminato, iniziati o trasformati a partire dal 15/08/2020 e fino al 31/12/2020, con l’eccezione dei contratti di apprendistato e di lavoro domestico.
L’agevolazione può essere riconosciuta anche in caso di rapporto part time, ridotta sulla base della durata dello specifico orario di lavoro.
L’esonero è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi dovuti all’Inail, per un importo massimo di Euro 8.060,00 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per un massimo di sei mensilità a partire dalla data di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato
Per i rapporti a tempo determinato/contratti di lavoro stagionale nei settori del turismo, l’agevolazione può essere applicata per la durata del rapporto, fino a un massimo di tre mensilità.
Siamo a disposizione per ulteriori informazioni.
L’ISTAT ha comunicato che l’indice dei prezzi al consumo per il mese di agosto 2020 è pari al 102,5 punti.
Il coefficiente di rivalutazione del TFR valido per le cessazioni dei rapporti di lavoro intervenute nel periodo dal 15/08/2020 al 14/09/2020 è pari al 1,000000.
Siamo a disposizione per ulteriori informazioni.
Ai lavoratori dipendenti investiti di funzioni presso i seggi elettorali (presidente del seggio, scrutatori e segretario, rappresentanti dei partiti o gruppi politici) spetta il diritto di assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni.
Le giornate non lavorative o festive devono essere compensate con altrettante quote della normale retribuzione o, in alternativa, con giornate di riposo compensativo. Le giornate lavorative devono essere retribuite con la normale retribuzione.
Esempio CCNL Terziario: al lavoratore che svolge funzioni elettorali la domenica e il lunedì, va indennizzato (quota aggiuntiva o riposo compensativo) la sola domenica poiché il lunedì (e l’eventuale sabato qualora fosse necessario recarsi al seggio in tale giornata per la preparazione delle operazioni di voto) è un giorno lavorativo e conseguentemente, retribuito con retribuzione ordinaria.
Se lo svolgimento delle operazioni elettorali copre una sola parte della giornata, l’assenza è legittima per tutto il giorno lavorativo che, quindi, deve essere retribuito interamente.
Siamo a disposizione per ulteriori informazioni.
Il Decreto Agosto dispone, limitatamente al periodo d’imposta 2020, l’innalzamento da Euro 258,23 ad euro Euro 516,46 del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati riconosciuti ai lavoratori con finalità di incentivazione e fidelizzazione ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito imponibile.
Qualora il valore del fringe benefit superi il limite di esenzione, lo stesso concorre interamente a formare il reddito imponibile.
Siamo a disposizione per ulteriori informazioni.
Dal 01/07/2020 la normativa che disciplina il bonus 80 Euro (Bonus Renzi) risulta abrogata. Per le prestazioni di lavoro rese fino al 30/06/2020, il bonus 80 Euro continua ad essere riconosciuto in busta paga ai lavoratori aventi diritto secondo le regole ordinarie (in misura piena per i titolari di reddito complessivo non superiore a 24.600 Euro, in misura ridotta per i titolari di redditi superiori a 24.600 Euro e fino a 26.600 Euro).
Per le prestazioni di lavoro rese dal 01/07/2020 sono previste due nuove misure di sostegno ai redditi di lavoro dipendente, alternative tra loro: un trattamento integrativo e un’ulteriore detrazione fiscale:
Trattamento integrativo:
Il trattamento integrativo e' riconosciuto a condizione che:
- l'imposta lorda dovuta sia superiore all’importo della detrazione spettante per redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- il reddito complessivo non sia superiore a 28.000 Euro.
Il predetto trattamento integrativo e' pari a 100 Euro mensili (1.200 Euro annui a decorrere dal 2021, mentre e' pari a 600 Euro per l’anno 2020).
Ulteriore detrazione fiscale:
E’ prevista, inoltre, una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche ulteriore rispetto a quelle stabilite dal TUIR, determinata sulla base di due diverse equazioni:
- se il reddito complessivo e' superiore a 28.000 Euro e fino a 35.000 Euro l'importo e' pari a:
Euro 480 + 120 * ((35.000−R) / 7.000) dove “R” = reddito complessivo;
- se il reddito complessivo e' superiore a 35.000 Euro e fino a 40.000 Euro l'importo e' pari a:
Euro 480* ((40.000−R) /5.000) dove “R” = reddito complessivo.
La detrazione in corrispondenza di un reddito complessivo superiore a 28.000 Euro decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 Euro.
La detrazione ha solo carattere temporaneo, in quanto si applica limitatamente alle prestazioni rese dal 01/07/2020 al 31/12/2020.
Il datore di lavoro è tenuto a verificare la spettanza in sede di conguaglio la spettanza, provvedendo al recupero del relativo importo qualora, ad esito della verifica, la detrazione si riveli in tutto o in parte non spettante.
Nel caso in cui l'importo da recuperare ecceda i 60 Euro, è previsto che il recupero avvenga in otto rate di pari ammontare.
I collaboratori possono optare per la rinuncia all’erogazione mensile del Trattamento integrativo e dell’Ulteriore detrazione fiscale in busta paga, comunicando la propria scelta al datore di lavoro al fine di non dover restituire in sede di conguaglio fiscale ovvero di presentazione della dichiarazione dei redditi Mod. 730.
Siamo a disposizione per ulteriori informazioni.
L’ISTAT ha comunicato che l’indice dei prezzi al consumo per il mese di marzo 2020 è pari al 102,6 punti.
Il coefficiente di rivalutazione del TFR valido per le cessazioni dei rapporti di lavoro intervenute nel periodo dal 15/03/2020 al 14/04/2020 è pari al 0,448171.
Siamo a disposizione per ulteriori informazioni.
Nell´attuale bozza del decreto fiscale, si prevede una proroga dei pagamenti fiscali e contributivi al 20 marzo 2020.
Per tale ragione posticipiamo a tale data tutti i pagamenti Mod. F24, in attesa dei maggiori chiarimenti che a breve dovrebbero essere pubblicati.
Siamo a disposizione per ulteriori informazioni.
L’ISTAT ha comunicato che l’indice dei prezzi al consumo per il mese di febbraio 2020 è pari al 102,5 punti.
Il coefficiente di rivalutazione del TFR valido per le cessazioni dei rapporti di lavoro intervenute nel periodo dal 15/02/2020 al 14/03/2020 è pari al 0,250000.
Siamo a disposizione per ulteriori informazioni.
E’ stato sottoscritto da Governo e Sindacati un protocollo in 13 punti per la regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.
Al fine di coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative, si può prevedere anche la riduzione o la sospensione temporanea delle attività.
Siamo a disposizione per ulteriori informazioni.
In materia di contenimento e gestione dell’emergenza Covid-19 viene raccomandato
· il ricorso al lavoro agile, per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio;
· l´incentivazione di ferie e congedi retribuiti per i dipendenti nonché di altri strumenti eventualmente previsti dalla contrattazione collettiva – non è necessario il consenso del dipendente;
· la sospensione delle attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
· l´adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza di un metro (principale misura di contenimento), l´adozione di strumenti di protezione individuale (mascherine, etc.);
· l´incentivazione delle operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.
Per le attività produttive, viene raccomandato, altresì, – la limitazione il più possibile degli spostamenti all’interno dei siti e – il contingentamento dell’accesso agli spazi comuni.
La distanza di un metro interpersonale ha esclusivo valore legale e che ogni altra maggiore distanza ottenibile attraverso misure di distanziamento sono auspicabili.
E’ stato annunciato l’attivazione degli ammortizzatori sociali speciali a sostegno dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Siamo a disposizione per ulteriori informazioni.
Al fine di limitare il rischio di contagio da coronavirus i datori di lavoro possono attivare lo smart-working con modalità semplificate fino al 31/07/2020.
Lo smart-working individua una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, stabilita mediante accordo fra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Per la durata dello stato di emergenza i datori di lavoro possono ricorrere allo smart working per ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali.
Occorre preparare
- una comunicazione per il lavoratore e
- l’autodichiarazione di avviso di attivazione di smart-working per motivi emergenziali
da allegare alla comunicazione telematica obbligatoria al Ministero del Lavoro. Questa comunicazione dovrà essere effettuata, individualmente, entro il giorno antecedente a quello di inizio della prestazione agile.
Gli obblighi di informativa in materia di sicurezza sul lavoro sono assolti anche in via telematica ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’INAIL. Il datore di lavoro può utilizzare tale informativa che, sottoscritta dal lavoratore e dal RLS, costituirà assolvimento degli obblighi di informazione sulla sicurezza.
Lo smart working non va confuso con il telelavoro. Nel telelavoro, il dipendente durante un orario prestabilito e concordato in apposito accordo deve svolgere da un ubicazione predefinita (normalmente l´abitazione) la propria attività lavorativa.
Siamo a disposizione per ulteriori informazioni.
Per l'anno 2020 i termini per rispettare gli adempimenti legati alla presentazione della Certificazione unica (Mod. CU) sono stati prorogati al 31/03/2020.
Per effetto della proroga la certificazione unica deve essere consegnata ai dipendenti entro il 31/03/2020.
Siamo a disposizione per ulteriori informazioni.
L’ISTAT ha comunicato che l’indice dei prezzi al consumo per il mese di gennaio 2020 è pari al 102,7 punti.
Il coefficiente di rivalutazione del TFR valido per le cessazioni dei rapporti di lavoro intervenute nel periodo dal 15/01/2020 al 14/02/2020 è pari al 0,271341.
Siamo a disposizione per ulteriori informazioni.
In caso di licenziamento del lavoratore il datore di lavoro deve pagare il contributo Naspi (ticket licenziamento).
Il ticket va corrisposto in caso di licenziamento di un lavoratore con un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, compreso il rapporto intermittente, il tempo parziale ed i rapporti trasformati da tempo determinato a tempo indeterminato. L'importo va calcolato tenendo conto delle frazioni di anno di anzianità dei lavoratori, nel limite massimo degli ultimi 36 mesi.
Per l’anno 2020 il contributo dovuto dai datori di lavoro è pari a Euro 503,30 per ogni anno di lavoro effettuato. L’importo massimo del contributo è pari a Euro 1.509,90 per rapporti di lavoro della durata pari o superiore a 36 mesi.
Siamo a disposizione per ulteriori informazioni.
Il ricorso al lavoro intermittente è espressamente ammesso per lo svolgimento di prestazioni a carattere discontinuo:
- in relazione alle esigenze individuate dai contratti collettivi, ovvero, in assenza di una specifica disciplina contrattuale, per le mansioni individuate dal R.D. n. 2657/1923;
- per periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno definiti dai contratti collettivi;
- per prestazioni rese da soggetti con almeno 55 anni di età, ovvero di età inferiore ai 24 anni.
L'utilizzo di un contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore e con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore alle 400 giornate di lavoro effettivo nell'arco di un triennio solare.
Prima dell’inizio di ogni prestazione lavorativa, ovvero prima di un ciclo integrato di prestazioni della durata massima di 30 giorni, il modello “uni-intermittente” deve essere inviato direttamente al Ministero di Lavoro tramite mail all’indirizzo di posta elettronica certificata intermittenti@mailcert.lavoro.gov.it.
Siamo a disposizione per ulteriori informazioni.
A partire dal 01/01/2020 i contribuenti che intendono portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi 2021 determinate spese, devono effettuare il pagamento mediante l’utilizzo di strumenti tracciabili.
Questa disposizione riguarda tutte le spese detraibili al 19% previste dall’art. 15 del TUIR. Ad esempio: le spese mediche dentistiche, le visite specialistiche, le spese per la frequenza dei bambini all’asilo nido, le spese di istruzione, le spese funebri e molte altre.
E’ prevista una eccezione: le spese per medicinali, dispositivi medici e le prestazioni sanitarie eseguite presso strutture del Sistema Sanitario Nazionale (pubbliche o accreditate) che possono essere pagate anche in contanti.
Oltre alla ricevuta o fattura fiscale delle spese sostenute deve essere conservata anche la ricevuta del pagamento eseguito con strumento elettronico.
Il conto o la carta dal quale si effettua il pagamento deve essere intestato alla persona che porterà in detrazione la spesa.
Siamo a disposizione per ulteriori informazioni.
L’ISTAT ha comunicato che l’indice dei prezzi al consumo per il mese di dicembre 2019 è pari al 102,5 punti.
Il coefficiente di rivalutazione del TFR valido per le cessazioni dei rapporti di lavoro intervenute nel periodo dal 15/12/2019 al 14/01/2020 è pari al 1,793830.
Siamo a disposizione per ulteriori informazioni.
Entro il 31/01/2020 le aziende che abbiano concluso, nel corso dell’anno 2019, contratti con le agenzie di somministrazione sono tenute a comunicare alla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero alle rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il numero e i motivi dei contratti di somministrazione conclusi.
La comunicazione suddetta, che può essere inoltrata direttamente dall’azienda o per il tramite dell’associazione dei datori di lavoro alla quale aderisca, dovrà contenere, oltre ai motivi anche la durata dei contratti, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Ordinariamente, sono le agenzie di somministrazione che si attivano nel comunicare i dati all’azienda.
Il mancato o il non corretto assolvimento dell’obbligo entro il 31 gennaio determina l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari a un importo da Euro 250 a Euro 1.250.
Ricordiamo che i somministrati e i distaccati devono essere registrati sul Libro Unico del Lavoro all’inizio e alla fine dell’impiego presso l’utilizzatore o il distaccatario, fermo restando la possibilità di procedere alla registrazione degli stessi anche in tutti i mesi di impiego.
Siamo a disposizione per ulteriori informazioni.
La legge di bilancio ha aumentato la deducibilità dei buoni pasto elettronica e diminuisce invece su quelli cartacei
A partire dal 01/01/2020 le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto (buoni pasto) sono esenti fino all’importo complessivo giornaliero di 4,00 Euro, aumentato a 8,00 Euro nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica.
Le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione rimangono viceversa esenti fino all’importo complessivo giornaliero di 5,29 Euro.
Siamo a disposizione per ulteriori informazioni.
Dal 2019 è riconosciuto alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto, entro i cinque mesi successivi allo stesso.
In alternativa alle modalità tradizionali, è riconosciuta la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto, entro i cinque mesi successivi allo stesso. La gestante può esercitare questa facoltà, se un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
La documentazione sanitaria deve essere acquisita dalla lavoratrice nel corso del settimo mese di gravidanza e deve attestare l’assenza di pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro fino alla data presunta del parto ovvero fino all’evento del parto.
Siamo a disposizione per ulteriori informazioni.
Per i datori di lavoro con occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove al 01/01/2020 tornano le agevolazioni contributive per l’assunzione di apprendisti di primo livello.
Con l’obiettivo di promuovere l’occupazione giovanile, la legge di Bilancio 2020 riconosce ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio totale della contribuzione dovuta per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale stipulati nell’anno 2020.
L’agevolazione copre i primi 36 mesi del rapporto di apprendistato. Per i periodi successivi resta ferma, invece, l’aliquota del 10 per cento.
Siamo a disposizione per ulteriori informazioni.
Il Decreto Fiscale ha introdotto importanti novità in relazione alle modalità e alle procedure da seguire per la presentazione dei Modd. F24 contenenti crediti d’imposta utilizzati in compensazione
Dal 01/01/2020 possono essere utilizzati solo i servizi telematici “Fisco on line” e “Entratel” per compensare i seguenti crediti in Mod. F24:
- i crediti da conguaglio di fine anno o di fine rapporto di lavoro,
- i crediti da conguaglio da assistenza fiscale (crediti 730),
- il Bonus Renzi,
- i crediti per famiglie numerose e per canoni di locazione,
- i crediti che derivano dal Mod. 770.
Siamo a disposizione per ulteriori informazioni.
Il congedo obbligatorio del padre, da fruire entro cinque mesi dalla nascita del figlio, è prorogato anche per l’anno 2020 con alcune modifiche.
Nell’ottica di una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, il congedo obbligatorio retribuito da fruire entro 5 mesi dalla nascita del figlio, a favore del padre lavoratore dipendente è prorogato anche per l’anno 2020, in relazione ai figli nati, adottati o affiliati dal 01/01/2020 al 31/12/2020, nella misura di sette giorni (aumentati rispetto ai precedenti cinque, in vigore sino al 31/12/2019).
E’ facoltà del lavoratore fruire di un ulteriore giorno di congedo, previo accordo con la madre e in sostituzione di una giornata di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.
Per usufruire del congedo (sia obbligatorio che facoltativo) il lavoratore deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni prescelti, con almeno 15 giorni di preavviso.
Siamo a disposizione di ulteriori informazioni.
Sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale le tabelle dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI valide per il 2020. Sono utili al calcolo dell'imponibile fiscale e previdenziale del fringe benefit (retribuzione in natura) per i veicoli aziendali concessi ad uso promiscuo ai dipendenti e ai collaboratori coordinati e continuativi.
Per autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo il valore del fringe benefit è pari al 30% dell'importo che corrisponde a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, importo calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle Aci, al netto degli importi eventualmente trattenuti al dipendente. Mentre, per veicoli concessi per uso esclusivamente personale, si applica la regola generale, ossia che l'imponibile fiscale è determinato con il criterio del valore normale, cioè al valore di mercato del noleggio di quel determinato tipo e modello di veicolo.
Se nella tabella Aci non è presente il veicolo aziendale utilizzato, l'ammontare del reddito in natura va calcolato prendendo come riferimento il modello con le caratteristiche più simili.
Questi valori per il calcolo del fringe benefit sono validi fino a giugno 2020.
Siamo a disposizione per ulteriori informazioni.
In caso di urgenza connessa ad esigenze produttive, tutti i casi in cui il datore di lavoro non è in condizione di effettuare una comunicazione ordinaria, o di mancato funzionamento dei servizi informatici il modulo UniUrg consente di adempiere agli obblighi di comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro all’Ufficio del Lavoro.
Il datore deve inviare il modulo UniUrg entro le ore 24 del giorno precedente alla data di assunzione.
In caso di sostituzione di un lavoratore il giorno stesso in cui questi comunicasse il proprio stato di malattia non va utilizzato il modulo UniUrg ma il modulo Unilav - Assunzione per "causa di forza maggiore".
Il modulo cartaceo può essere inviato al numero di Fax 0471 418557 oppure via mail a notel@provincia.bz.it.
Siamo a disposizione per ulteriori informazioni.