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19.12.2022 L’indice di rivalutazione del TFR di novembre 2022  

L’ISTAT ha comunicato che l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati per il mese di novembre 2022 è pari al 117,90 punti.

 

Il coefficiente di rivalutazione del Trattamento di fine rapporto accantonato alla fine dell’anno scorso e valido per le cessazioni dei rapporti di lavoro intervenute nel periodo dal 15/11/2022 al 14/12/2022 è pari al 9,637712.

 

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13.12.2022 Imposta sostitutiva rivalutazione TFR – pagamento acconto e saldo  

Ai fini della tassazione del TFR, la rivalutazione, dal 01/01/2001, non viene più cumulata con l’indennità di fine rapporto, ma subisce una tassazione autonoma tramite l’applicazione di un’imposta sostitutiva fissata nella misura del 17%.

 

Mentre il TFR viene tassato al momento della corresponsione, in generale alla cessazione del rapporto di lavoro, la rivalutazione subisce una tassazione annuale in costanza di rapporto.

 

L’imposta sostitutiva deve essere versata

 

-              in acconto entro il 16 dicembre dell’anno cui la rivalutazione si riferisce utilizzando il codice tributo 1712 e

-              a saldo entro il 16 febbraio dell’anno successivo utilizzando il codice tributo 1713

 

ed è imputata a riduzione del Fondo TFR.

 

Pertanto, entro il 16/12/2022, i datori di lavoro devono versare l’acconto dell’imposta sostitutiva (pari al 90% del 17% totale) sulle rivalutazioni maturate nel 2022.

 

Al momento del versamento dell’acconto è possibile calcolare tale rivalutazione solo in modo presuntivo poiché non esiste ancora il coefficiente definitivo per rivalutare al 31/12/2022 il Fondo TFR accantonato al 31/12/2021.

 

Il saldo sarà quantificato sull’effettiva rivalutazione dell’anno 2022. Questo valore è conosciuto solo ad inizio dell’anno 2023 con l’adeguamento degli indici ISTAT.

 

In tutti i casi in cui il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva risulti eccedente rispetto a quanto dovuto, il credito può essere utilizzato in compensazione mediante esposizione nel Mod. F24 con il codice tributo 1627.

 

Se il credito dovesse risultare come residuo dal Mod. 770 potrà essere utilizzato, nel Mod. F24 con il codice tributo 6781.

 

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22.11.2022 Limite Fringe benefit innalzato a 3.000 Euro  

E’ stato pubblicato il c.d. Decreto Aiuti-quater, che, tra le altre disposizioni, innalza il tetto dell’esenzione fiscale dei fringe benefit aziendali, limitatamente per l’anno 2022, a 3.000 euro.

 

Si tratta di una misura di welfare aziendale che punta a incrementare gli stipendi dei lavoratori, attraverso beni ceduti/buoni acquisto e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsati ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico, dell’energia elettrica e del gas naturale.

 

Come anche i buoni benzina tutti gli altri buoni spese e rimborsi devono essere segnati sul cedolino paga.

 

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17.11.2022 L’indice di rivalutazione del TFR di ottobre 2022  

L’ISTAT ha comunicato che l’indice dei prezzi al consumo per il mese di ottobre 2022 è pari al 117,20 punti.

 

Il coefficiente di rivalutazione del TFR valido per le cessazioni dei rapporti di lavoro intervenute nel periodo dal 15/10/2022 al 14/11/2022 è pari al 9,018362.

 

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10.11.2022 Niente franchigia di 600 Euro per i fringe benefits  

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione al regime fiscale in caso di superamento del limite di 600 Euro per i fringe benefits per l’anno 2022.

 

In caso di superamento del predetto limite, il valore complessivo dei beni, servizi nonché le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche concorrono alla formazione del reddito imponibile, compresa dunque la quota inferiore a 600 Euro.

 

Poiché anche il bonus carburante, ai fini della tassazione, è ricondotto nello stesso ambito di applicazione, laddove il relativo valore risultasse superiore a 200 Euro, anche questo concorre interamente a formare il reddito con conseguente assoggettamento a tassazione ordinaria.

 

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26.10.2022 Indennità Una Tantum 150 Euro in novembre 2022  

Il Decreto Aiuti-ter ha introdotto un’indennità una tantum di 150 Euro, che viene riconosciuta in via automatica dal datore di lavoro con la retribuzione erogata nel mese di novembre 2022 a tutti dipendenti aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538 euro 

 

previa dichiarazione del lavoratore

 

- di non essere titolare di trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 01/10/ 2022,

 

- che il nucleo familiare non è destinatario del reddito di cittadinanza e

 

- di non beneficiare dell’indennità una tantum di 150 Euro in relazione ad ulteriori rapporti di lavoro eventualmente in corso di svolgimento.

 

Il credito maturato dal datore di lavoro per effetto dell’erogazione dell’indennità una tantum sarà compensato tramite i contributi INPS a carico del datore di lavoro.

 

La dichiarazione può essere scaricata nella sezione documenti.

 

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25.10.2022 Esonero rientro lavoratrici madri  

La Legge di Bilancio 2022 ha previsto per l’anno 2022 il riconoscimento di una riduzione dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri.

 

L’esonero contributivo opera, nella misura del 50% dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice madre, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro nel corso dell’anno 2022, dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità, per un periodo massimo di 12 mesi a partire dalla predetta data di rientro.

 

I datori di lavoro per richiedere all’INPS, per conto della lavoratrice interessata, l’applicazione dell’esonero contributivo in argomento.

 

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25.10.2022 Riduzione 2% INPS a carico dei dipendenti  

La riduzione del contributo INPS a carico dei lavoratori, pari allo 0,8%, è innalzata al 2% per i mesi da luglio 2022 a dicembre 2022 a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro.

 

Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi INPS a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro. Il Decreto Aiuti bis incrementa la misura della riduzione dei contributi previdenziali al 2%, limitatamente ai periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2022.

 

Nel mese di ottobre verranno ricalcolati i contributi per il periodo dal 01/07/2022 al 30/09/2022 per riconoscere ai dipendenti l’attribuzione del 1,2%.

 

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19.10.2022 L’Ente bilaterale Artigiano paga premi agli apprendisti  

L’Ente bilaterale Artigiano paga un contributo una tantum di 200 Euro a tutti gli apprendisti dopo aver concluso il primo anno di apprendistato e gli apprendisti appartenenti al “genere minoritario” nel loro mestiere ricevono un contributo di 200 Euro per ogni anno di scuola.

 

- Contributo per apprendisti del primo anno di apprendistato per ottenere una qualifica e un diploma professionale:

 

Contributo una tantum dopo aver concluso con successo il primo anno di apprendistato: 200 Euro

 

Il/La richiedente deve presentare la domanda entro 12 mesi dal rilascio della pagella da parte della Scuola Professionale allegando l’autodichiarazione e il consenso per il trattamento dei dati personali e la pagella con esito positivo

 

- Contributo per apprendisti in mestieri, nei quali il loro genere è minoritario.

 

Per stabilirlo si fa riferimento al totale degli iscritti alle scuole professionali provinciali, per mestiere e per genere: dove un genere non raggiunge il 30% di presenza in un mestiere, quel genere è considerato minoritario.

 

Contributo una tantum dopo aver concluso con successo il relativo anno di apprendistato:
Euro 400,00 per il primo anno di apprendistato (il doppio rispetto al contributo "ordinario")
Euro 200,00 per gli anni successivi

 

Il/La richiedente deve presentare la domanda entro 12 mesi dal rilascio della pagella da parte della Scuola Professionale allegando l’autodichiarazione e il consenso per il trattamento dei dati personali e la pagella con esito positivo.


17.10.2022 L’indice di rivalutazione del TFR di settembre 2022  

L’ISTAT ha comunicato che l’indice dei prezzi al consumo per il mese di settembre 2022 è pari al 113,50 punti.

 

Il coefficiente di rivalutazione del TFR valido per le cessazioni dei rapporti di lavoro intervenute nel periodo dal 15/09/2022 al 14/102022 è pari al 6,280367.

 

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21.09.2022 Sgravio contributivo per dipendenti madri  

E’ applicabile lo sgravio sui contributi a carico del lavoratore dipendente riservato dalla legge di Bilancio 2022 alle lavoratrici madri, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità. Il beneficio si applica in via sperimentale, per il solo anno 2022, è riconosciuto nella misura del 50 % per un periodo di 12 mesi.

 

Laddove la lavoratrice fruisca dell’astensione facoltativa al termine del periodo di congedo obbligatorio, la misura può comunque trovare applicazione dalla data di rientro effettivo al lavoro della lavoratrice che dovrà in ogni caso avvenire entro il 31/12/2022.

 

I datori di lavoro per richiedere, per conto della lavoratrice interessata, l’applicazione dell’esonero contributivo in argomento dovranno inoltrare domanda all’INPS.

 

Il diritto alla fruizione dell’agevolazione non comporta benefici in capo al datore di lavoro.

 

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19.09.2022 L’indice di rivalutazione del TFR di agosto 2022  

L’ISTAT ha comunicato che l’indice dei prezzi al consumo per il mese di agosto 2022 è pari al 113,30 punti.

 

Il coefficiente di rivalutazione del TFR valido per le cessazioni dei rapporti di lavoro intervenute nel periodo dal 15/08/2022 al 14/09/2022 è pari al 5,943503

 

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09.09.2022 Congedo di paternità obbligatorio  

Il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi deve astenersi dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi.

 

Il congedo di paternità:

- non è frazionabile ad ore ma può essere utilizzato anche in modo non continuativo;

- è fruibile anche in caso di morte perinatale del figlio, entro lo stesso arco temporale;

- si applica anche al padre adottivo o affidatario;

- può essere fruito anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice;

- dà diritto a un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione a carico dell’INPS;

- è raddoppiato a 20 giorni, in caso di parto plurimo.

 

In caso di fruizione del congedo fino al compimento di un anno di età del bambino il padre non può essere licenziato e in caso di dimissioni al padre spettano le indennità di preavviso e NASPI e non è tenuto al preavviso.

 

Per l'esercizio del diritto, il lavoratore padre deve comunicare in forma scritta i giorni in cui intende fruire del congedo in questione, con un anticipo non minore di cinque giorni.

 

Viene ora soppresso l'ulteriore giorno di congedo facoltativo spettante al padre in alternativa al congedo obbligatorio della madre.

 

In caso di rifiuto o di ostacoli al suo riconoscimento, scatterà per il datore di lavoro una sanzione amministrativa pecuniaria da 516 a 2.582 Euro.

 

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09.09.2022 Congedo parentale (ex maternità facoltativa)  

A partire dal 13/08/2022 a ciascun genitore lavoratore spetta per 3 mesi, non trasferibili, un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione per i periodi di congedo parentale (ex maternità facoltativa) fino al dodicesimo anno di vita del figlio. I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di 3 mesi, per i quali spetta un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione.

 

Alla luce della novella normativa, i periodi indennizzabili di congedo parentale sono i seguenti:

- alla madre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;

- al padre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;

- entrambi i genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi.

 

Come per il congedo di maternità/paternità, nella base di calcolo della retribuzione rientra anche il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia e altre mensilità aggiuntive.

 

Durante la fruizione del congedo oltre il rateo TFR maturano i ratei di ferie e permessi e tredicesima mensilità.

 

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08.09.2022 Fringe benefit 2022 esenzione fino 600 Euro  

Limitatamente al periodo d'imposta 2022, viene innalzato a 600 Euro il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti (fringe benefit) che non concorre a formare il reddito.

 

La norma, sempre limitatamente all’anno 2022 ed entro il limite complessivo della di 600 Euro, prevede, inoltre, che rientrano nell’agevolazione anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

 

L’esclusione dal reddito opera anche se questa liberalità è erogata ad un solo dipendente, non essendo più richiesto che l’erogazione liberale sia concessa alla generalità o a categorie di dipendenti.

 

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11.08.2022 L’indice di rivalutazione del TFR di luglio 2022  

L’ISTAT ha comunicato che l’indice dei prezzi al consumo per il mese di luglio 2022 è pari al 112,30 punti.

 

Il coefficiente di rivalutazione del TFR valido per le cessazioni dei rapporti di lavoro intervenute nel periodo dal 15/07/2022 al 14/08/2022 è pari al 5,182910

 

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20.07.2022 Buoni benzina fino a 200 Euro  

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione ai buoni carburante, erogabili dai datori di lavoro ai loro dipendenti esclusivamente su base volontaria e fino ad un massimo di 200 Euro.

 

La scelta dei lavoratori ai quali erogare il beneficio può essere effettuata anche ad personam (dunque, non solo alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee) e senza necessità di un preventivo accordi contrattuale.

 

Viene confermato che il plafond di 200 Euro è aggiuntivo rispetto a quello di 258 Euro e che il superamento della soglia esente, analogamente a quanto previsto per il limite di 258 Euro, comporta la tassazione dell’intero valore del buono carburante e non solo della quota eccedente.

 

I buoni carburante potranno essere erogati sia in formato cartaceo che elettronico e dovranno riportare il loro valore nominale. Non è previsto il pagamento come somma sul cedolino oppure in contanti.

 

L’erogazione di buoni per la ricarica di veicoli elettrici rientra nell’ambito di applicazione del bonus carburante.

 

Esempio: Il datore può erogare al lavoratore, per l’anno 2022, le somme di 200 Euro quale buoni carburante e di 250 quale buoni spesa (compresi eventuali ulteriori buoni benzina) senza la relativa corresponsione di alcuna tassazione e contribuzione.

 

Come i buoni spesa anche i buoni benzina devono essere segnati sul cedolino paga.

 

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15.07.2022 L’indice di rivalutazione del TFR di giugno 2022  

L’ISTAT ha comunicato che l’indice dei prezzi al consumo per il mese di giugno 2022 è pari al 111,9 punti.

 

Il coefficiente di rivalutazione del TFR valido per le cessazioni dei rapporti di lavoro intervenute nel periodo dal 15/06/2022 al 14/07/2022 è pari al 4,775424.

 

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07.07.2022 Aggiornato il protocollo di misure anti-COVID negli ambienti di lavoro  

E’ stato sottoscritto tra il Governo e le Parti sociali il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARSCoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”. Di seguito si individuano le principali novità rispetto al protocollo del 2021.

1) Informazione
Rimangono invariate le previsioni di informazione circa lo stato di salute del lavoratore che fa ingresso o permane in azienda in caso di sintomi di Covid.

2) Modalità di ingresso nei luoghi di lavoro
Rimane la possibilità (non l'obbligo) di controllo all'ingresso con la misurazione della temperatura, mentre viene regolata la riammissione al lavoro facendo riferimento alla Circolare del Ministero della Salute n. 19680 del 30 marzo 2022, che prevede l'isolamento per i casi positivi di Covid 19 e l'autosorveglianza per 10 giorni con obbligo di indossare le mascherine FFP2 per i contatti stretti.

3) Gestione degli appalti
Viene eliminata la gestione dei fornitori esterni (autisti, visitatori, fornitori), mentre rimane invariato l'obbligo di comunicazione al committente dei casi positivi da parte del datore di lavoro appaltatore.

4) Pulizia e sanificazione in azienda, ricambio dell'aria
Rimangono invariate le previsioni sulla pulizia e la sanificazione degli ambienti e delle attrezzature ad uso promiscuo, così come rimane la previsione della sanificazione in caso di positività di un lavoratore. Si ribadisce la necessità che negli ambienti di lavoro sia garantito un costante ricambio d'aria, anche attraverso sistemi di ventilazione meccanica controllata.

5) Precauzioni igieniche personali
Rimane invariata la misura dell'igiene delle mani da garantirsi attraverso la messa a disposizione di idonei detergenti e disinfettanti per le mani.

6) Dispositivi di protezione delle vie respiratorie
Le mascherine chirurgiche non sono più considerate dispositivi di protezione individuale ai fini del contenimento del Covid 19.
Solo la mascherina FFP2 è un dispositivo di protezione delle vie respiratorie. Il suo utilizzo non è più obbligatorio, sebbene rimanga "un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori" nei seguenti casi
- ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori;
- ambienti aperti al pubblico;
- ambienti (sia aperti che chiusi) dove non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative.

In sintesi, il datore di lavoro non è più obbligato a garantire l’utilizzo delle mascherine, ha soltanto l'obbligo di mettere le mascherine FFP2 a disposizione di tutti i lavoratori, mentre la responsabilità (non l’obbligo) di indossarli è a carico esclusivamente dei lavoratori.

Ne discende che, in caso di contagio, la responsabilità del datore di lavoro non è più riconducibile all’uso o meno della mascherina. Questa nuova impostazione si riflette tanto sui profili Inail, connessi con il riconoscimento del Covid quale infortunio sul lavoro in caso di contagio in azienda, quanto sul rispetto degli obblighi di tutela in capo al datore di lavoro sanciti nell’art. 2087 del codice civile.

Viene prevista, inoltre, l’ipotesi che consente al datore di lavoro – pure in assenza di un obbligo di legge - di imporre la mascherina, laddove vi siano indicazioni in tal senso da parte del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (ad esempio in caso di lavoratori fragili).

L’uso della mascherina resta oggi obbligatorio per legge solo in due settori: trasporti e sanità.

7) Gestione degli spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack)
Rimane la previsione dell'accesso contingentato agli spazi comuni, anche se non è più previsto l'obbligo del mantenimento della distanza di almeno 1 metro tra le persone presenti.

8) Gestione entrata e uscita dei dipendenti
Rimane invariata la previsione degli orari scaglionati e della differenziazione tra porte di entrata e di uscita.

9) Gestione di una persona sintomatica in azienda
Rimane la previsione di isolamento per la persona che manifesti sintomi di Covid con obbligo di indossare la mascherina FFP2.

10) Sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS
Rimane invariata la previsione della sorveglianza sanitaria considerata fondamentale quale mezzo anche per informare i lavoratori e per favorire l'opportunità della profilassi vaccinale.

11) Lavoro agile
Viene ribadita l'opportunità di utilizzo del lavoro agile quale strumento di contenimento del Covid 19 per cui si ritiene opportuno prorogare ulteriormente la possibilità di ricorrere a questo strumento con modalità semplificate.

12) Lavoratori fragili
Vengono previste misure di prevenzione del contagio specifiche per i lavoratori fragili (in particolare il medico competente può segnalare specifiche misure, tra cui l'utilizzo della mascherina FFP2) ed in ogni caso si ribadiscono le specifiche misure di tutela già in essere e prorogate con il d.l. 24 marzo 2022, n. 24.

13) Aggiornamento del protocollo
Rimane in capo ai comitati Covid l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo.        

È stata eliminata la regolamentazione della formazione, degli spostamenti interni all'azienda, delle riunioni e non è più presente il divieto per le trasferte.

Le parti si sono impegnate a rivedersi a ottobre laddove vi siano elementi di novità sul piano epidemiologico, tali da imporre una ulteriore revisione del Protocollo.


16.06.2022 L’indice di rivalutazione del TFR di maggio 2022  

L’ISTAT ha comunicato che l’indice dei prezzi al consumo per il mese di maggio 2022 è pari al 110,6 punti.

 

Il coefficiente di rivalutazione del TFR valido per le cessazioni dei rapporti di lavoro intervenute nel periodo dal 15/05/2022 al 14/06/2022 è pari al 3,732345.

 

Siamo a disposizione per ulteriori informazioni.


14.06.2022 Indennità Una Tantum 200 Euro  

Il Decreto Aiuti ha introdotto un’indennità una tantum di 200 Euro (Bonus Energia), che viene riconosciuta in via automatica dal datore di lavoro con la retribuzione erogata nel mese di luglio 2022 a tutti dipendenti

 

- che nel primo quadrimestre 2022, almeno per un mese, hanno beneficiato dell’esonero di 0,8 punti percentuali dell’aliquota contributiva INPS

 

previa dichiarazione del lavoratore

 

- di non essere titolare di trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022,

 

- che il nucleo familiare non è destinatario del reddito di cittadinanza e

 

- di non beneficiare dell’indennità una tantum di 200 Euro in relazione ad ulteriori rapporti di lavoro eventualmente in corso di svolgimento.

 

Il credito maturato dal datore di lavoro per effetto dell’erogazione dell’indennità una tantum sarà compensato tramite i contributi INPS a carico del datore di lavoro.

 

La dichiarazione può essere scaricata nella sezione documenti.

 

Siamo a disposizione per ulteriori informazioni.


13.06.2022 Gestione permessi elettorali  

Ai lavoratori dipendenti investiti di funzioni presso i seggi elettorali (presidente del seggio, scrutatori e segretario, rappresentanti dei partiti o gruppi politici) spetta il diritto di assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni.

 

Le giornate non lavorative o festive devono essere compensate con altrettante quote della normale retribuzione o, in alternativa, con giornate di riposo compensativo. Le giornate lavorative devono essere retribuite con la normale retribuzione.

 

Esempio CCNL Terziario: al lavoratore che svolge funzioni elettorali la domenica e il lunedì, va indennizzato (quota aggiuntiva o riposo compensativo) la sola domenica poiché il lunedì (e l’eventuale sabato qualora fosse necessario recarsi al seggio in tale giornata per la preparazione delle operazioni di voto) è un giorno lavorativo e conseguentemente, retribuito con retribuzione ordinaria.

 

Se lo svolgimento delle operazioni elettorali copre una sola parte della giornata, l’assenza è legittima per tutto il giorno lavorativo che, quindi, deve essere retribuito interamente.

 

Siamo a disposizione per ulteriori informazioni.


18.05.2022 L’indice di rivalutazione del TFR di aprile 2022  

L’ISTAT ha comunicato che l’indice dei prezzi al consumo per il mese di aprile 2022 è pari al 109,7 punti.

 

Il coefficiente di rivalutazione del TFR valido per le cessazioni dei rapporti di lavoro intervenute nel periodo dal 15/04/2022 al 14/05/2022 è pari al 3,295669.

 

Siamo a disposizione per ulteriori informazioni.


21.04.2022 Esonero 0,80 % INPS lavoratori dipendenti per l’anno 2022  

Per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022 è stato introdotto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali INPS a carico del lavoratore di 0,80 punti percentuali.

 

L’agevolazione contributiva riguarda esclusivamente i rapporti di lavoro dipendente a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di Euro 2.692,00 maggiorata, per la competenza di dicembre, del rateo di tredicesima.

 

La soglia di euro 2.692,00 fissata dalla norma è su base mensile: ciò comporta che la verifica del rispetto della predetta soglia e l’applicazione dell’esonero dello 0,80 % avviene su base mensile. Pertanto, si potrebbero avere mesi nei quali il lavoratore beneficia dell’esonero (mesi nei quali viene rispettata la soglia di imponibile) e mesi nei quali, invece, l’esonero non viene riconosciuto (mesi nei quali la soglia di imponibile viene superata). Tale impostazione esclude, di fatto, qualsiasi operazione di conguaglio annuale.

 

Con l’elaborazione del cedolino 04/2022 verrà recuperato l’esonero per il periodo da 01/2022 a 03/2022.

 

Siamo a disposizione per ulteriori informazioni.


19.04.2022 L’indice di rivalutazione del TFR di marzo 2022  

L’ISTAT ha comunicato che l’indice dei prezzi al consumo per il mese di marzo 2022 è pari al 109,9 punti.

 

Il coefficiente di rivalutazione del TFR valido per le cessazioni dei rapporti di lavoro intervenute nel periodo dal 15/03/2022 al 14/04/2022 è pari al 2,987994.

 

Siamo a disposizione per ulteriori informazioni.


07.04.2022 Comunicazione Obbligatoria di rapporto di lavoro in caso di urgenza - Modulo UniUrg  

A partire dal 07/04/2022 non sarà più possibile inviare la comunicazione UniUrg tramite fax.

 

In caso di urgenza connessa ad esigenze produttive, in tutti i casi in cui il datore di lavoro non è in condizione di effettuare una comunicazione ordinaria o di mancato funzionamento dei servizi informatici, il modulo UniUrg consente di adempiere agli obblighi di comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro all’Ufficio del Lavoro.

 

Il datore deve inviare il modulo UniUrg entro le ore 24 del giorno precedente alla data di assunzione.

In caso di sostituzione di un lavoratore il giorno stesso in cui questi comunicasse il proprio stato di malattia non va utilizzato il modulo UniUrg ma il modulo Unilav - Assunzione per "causa di forza maggiore".

 

Si potrà scegliere una delle seguenti alternative di inviare la comunicazione UniUrg:

• inviare il formulario UniUrg tramite email a notel@provincia.bz.it

• inviare il formulario UniUrg tramite la nuova applicazione web del Ministero del Lavoro: https://couniurg.lavoro.gov.it

 

Come sempre sarà necessario inviare una comunicazione UniLav di assunzione il primo giorno utile.

 

Siamo a disposizione per ulteriori informazioni.

 


24.03.2022 Graduale riduzione dell’uso del green pass  

Il 31/03/2022 cessa lo stato di emergenza Covid-19.

 

Dal 01/04/2022 sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il green pass base (anche da tampone) e dal 01/05/2022 verrà eliminato l’obbligo.

 

Fino al 31/12/2022 resta l’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA.

 

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23.03.2022 Foglio informativo Tirocini estivi 2022  

La Ripartizione Lavoro della Provincia Autonoma di Bolzano ha pubblicato l'attuale foglio informativo Tirocini estivi con molte informazioni utili sull'impiego degli stagisti.

 

-> Documenti

 

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16.03.2022 L’indice di rivalutazione del TFR di febbraio 2022  

L’ISTAT ha comunicato che l’indice dei prezzi al consumo per il mese di febbraio 2022 è pari al 108,8 punti.

 

Il coefficiente di rivalutazione del TFR valido per le cessazioni dei rapporti di lavoro intervenute nel periodo dal 15/02/2022 al 14/03/2022 è pari al 2,086158.

 

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25.02.2022 Detrazioni per figli a carico dal 01/03/2022  

Dal 01/03/2022 viene introdotto Assegno Unico e universale e in parallelo vengono abrogate le detrazioni fiscali per i figli a carico fino a 21 anni e gli ANF nonché le agevolazioni per chi ha almeno quattro figli a carico.

 

Questo significa, che dal 01/03/2022 verranno riconosciute solo le detrazioni fiscali spettanti per i figli a carico dai 21 anni di età.

 

In presenza di figli a carico minori di 21 anni, le detrazioni sul cedolino paga verranno bloccate al 28/02/2022. Al compimento dei 21 anni di età successivamente al mese di marzo 2022, le detrazioni verranno erogate di nuovo in automatico.

 

Non viene richiesto una nuova presentazione della richiesta delle detrazioni. Rimane a carico del collaboratore, come di consueto, comunicare le eventuali variazioni della propria situazione familiare.

 

Le detrazioni sulle Addizionali regionali per figli a carico per la Provincia di Bolzano saranno calcolate per tutti i figli a carico, anche se minori di 21 anni. Per questo motivo la percentuale di spettanza delle detrazioni anche per i figli inferiori a 21 anni deve essere compilata per garantire i calcoli delle detrazioni delle addizionali regionali.

 

L’INPS ha predisposto un nuovo sito per informare i cittadini sulle modalità di richiesta e i requisiti di spettanza del nuovo Assegno unico universale, la misura di sostegno alle famiglie con figli di età inferiore a 21 anni che da marzo sostituirà l’ANF, le detrazioni per figli a carico e le altre misure ad oggi in vigore in favore della natalità.

 

Assegnounicoitalia

 

L’Assegno unico universale spetta a tutti i nuclei familiari, indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori e dalla situazione reddituale.

 

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22.02.2022 L’indice di rivalutazione del TFR di gennaio 2022  

L’ISTAT ha comunicato che l’indice dei prezzi al consumo per il mese di gennaio 2022 è pari al 107,7 punti.

 

Il coefficiente di rivalutazione del TFR valido per le cessazioni dei rapporti di lavoro intervenute nel periodo dal 15/01/2022 al 14/02/2022 è pari al 1,184322.

 

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11.02.2022 Esonero contributivo per assunzione giovani fino al 30/06/2022  

La Legge di Bilancio 2021 aveva introdotto una agevolazione per le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di lavoratori che non hanno compiuto i 36 anni di età che non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.

 

Il datore di lavoro ha diritto all’esonero pari a 100% dei contributi INPS a carico del datore di lavoro nel limite massimo di importo pari a 6.000 Euro all’anno per un periodo di 36 mesi.

 

L’INPS ha comunicato che i datori di lavoro potranno accedere alle misure agevolative con riferimento anche agli eventi incentivati occorsi nel periodo dal 01/01/2022 al 30/06/2022.

 

L’esonero in parola non può essere riconosciuto alle imprese del settore finanziario e assicurativo (ATECO da 64.11.00 a 66.30.00).

 

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10.02.2022 Obbligo vaccinale lavoratori 50+  

A partire dal 15/02/2022 tutti i lavoratori over 50 sono soggetti all’obbligo vaccinale e per accedere al luogo di lavoro devono possedere e sono tenuti ad esibire il green pass rafforzato che si ottiene soltanto con la vaccinazione o con il certificato di guarigione dal contagio da Covid-19.

 

Nel caso i lavoratori soggetti all’obbligo vaccinale comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 rafforzata o ne fossero trovati sprovvisti al momento dell’accesso nel luogo di lavoro, saranno considerati assenti ingiustificati senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro fino alla presentazione del green pass rafforzato e comunque non oltre il 15 giugno 2022.

 

Chi verrà sorpreso a lavorare senza il certificato verde rischia una sanzione che varia da 600 a 1.500 Euro. I datori di lavoro, in caso di omesso controllo, rischiano una sanzione da 400 a 1.000 Euro.

 

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25.01.2022 Comunicazione periodica utilizzo lavoratori somministrati per l’anno 2021  

Entro il 31/01/2022 le aziende che abbiano concluso, nel corso dell’anno 2021, contratti con le agenzie di somministrazione sono tenute a comunicare alla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero alle rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il numero e i motivi dei contratti di somministrazione conclusi.

 

La comunicazione suddetta, che può essere inoltrata direttamente dall’azienda o per il tramite dell’associazione dei datori di lavoro alla quale aderisca, dovrà contenere, oltre ai motivi anche la durata dei contratti, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

 

Ordinariamente, sono le agenzie di somministrazione che si attivano nel comunicare i dati all’azienda.

 

Il mancato o il non corretto assolvimento dell’obbligo entro il 31 gennaio determina l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari a un importo da Euro 250 a Euro 1.250.

 

Ricordiamo che i somministrati e i distaccati devono essere registrati sul Libro Unico del Lavoro all’inizio e alla fine dell’impiego presso l’utilizzatore o il distaccatario, fermo restando la possibilità di procedere alla registrazione degli stessi anche in tutti i mesi di impiego.

 

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17.01.2022 L’indice di rivalutazione del TFR di dicembre 2021  

L’ISTAT ha comunicato che l’indice dei prezzi al consumo per il mese di dicembre 2021 è pari al 106,2 punti.

 

Il coefficiente di rivalutazione del TFR valido per le cessazioni dei rapporti di lavoro intervenute nel periodo dal 15/12/2021 al 14/01/2022 è pari al 4,359238.

 

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14.01.2022 Assegno unico e universale dal 01/03/2022  

Dal 01/03/2022 entra in vigore l’assegno unico e universale per figli a carico, ovvero il beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari a seconda della condizione economica del nucleo, come identificata dall’ISEE. L’assegno unico universale sostituisce le detrazioni fiscali per figli al di sotto di 21 anni e gli Assegni familiari (ANF) che verranno applicate in busta paga solo fino al 28/02/2022.

 

L’assegno unico e universale sarà erogato direttamente dall’INPS in seguito alla presentazione di un’apposita domanda che può essere già presentata dal 01/01/2022.

 

L’assegno è:

-   unico, in quanto accorperà sei misure attualmente presenti nell’ordinamento a sostegno delle famiglie con figli a carico, ovvero gli assegni al nucleo familiare, la detrazione per figli a carico e le misure legate alla natalità e

-   universale, perché spettante a tutti i nuclei familiari con figli a carico, a prescindere dall’occupazione dei genitori (anche lavoratori autonomi, liberi professionisti, disoccupati, incapienti).

 

L’assegno è riconosciuto ai nuclei familiari:

•  per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;

•  per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, in presenza di una delle seguenti condizioni: il figlio maggiorenne a carico

o  frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea o svolga un tirocinio ovvero

o  un’attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro o

o  sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego

o  svolga il servizio civile universale;

  •  per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

 

L’assegno unico è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:

-   sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all’UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi;

-   sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;

-   sia residente e domiciliato in Italia;

-   sia o sia stato residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare diun contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

 

Per ciascun figlio minorenne è previsto un importo pari a 175 Euro mensili che spetta:

-   in misura piena nel caso di ISEE pari o inferiore a 15.000 euro;

-   in misura ridotta per livelli di ISEE superiori. La riduzione è graduale e raggiunge un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro, mentre per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro oppure mancanza di ISEE l’importo rimane costante.

 

Per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età è previsto un importo pari a 85 Euro mensili che spetta:

-   in misura piena nel caso di ISEE pari o inferiore a 15.000 euro;

-   in misura ridotta per livelli di ISEE superiori. La riduzione è graduale e raggiunge un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro, mentre per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro oppure mancanza di ISEE l’importo rimane costante.

 

Sono previste maggiorazioni per ciascun figlio minorenne con disabilità, per ciascun figlio maggiorenne con disabilità fino al ventunesimo anno di età, per le madri di età inferiore a 21 anni, per i nuclei familiari con quattro o più figli, e per i nuclei con secondo percettore di reddito.

 

La domanda telematica può essere presentata dal portale web dell’INPS con SPID, Carta di identità elettronica o di una Carta Nazionale dei Servizi oppure mediante gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

 

Il pagamento è effettuato in misura intera al genitore richiedente con possibilità di fornire nel modello di domanda, oltre ai suoi dati di pagamento, anche quelli dell’altro genitore, al fine del pagamento dell’assegno in misura ripartita.

 

ISEE precompilato

Portale INPS AUU

Simulatore

 

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13.01.2022 Comunicazione preventiva per lavoratori autonomi occasionali  

Dal 21/12/2021 è vigente una nuova disposizione che prevede l’obbligo di comunicare l’avvio dell'attività di un lavoratore autonomo occasionale (ex articolo 2222 c.c.).

 

Le nuove disposizioni stabiliscono che il committente che opera in qualità di imprenditore dovrà comunicare preventivamente, all'Ispettorato del lavoro territorialmente competente, l'avvio dell'attività del lavoratore autonomo occasionale o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni mediante SMS o posta elettronica. In caso di violazione è prevista una sanzione amministrativa da 500 Euro a 2.500 Euro per ogni lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

 

Per tutti i rapporti di lavoro in essere alla data del 11/01/2022, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21/12/2021 e già cessati, la comunicazione andrà effettuata entro il 18/01/2022.

 

Per i rapporti di lavoro avviati a partire dal 12/01/2022, la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione.

 

Nelle more dell’aggiornamento delle procedure, le comunicazioni per la Provincia di Bolzano devono essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica (PEC) Gelselbst.Lavautocc@pec.prov.bz.it.

 

La comunicazione dovrà contenere i seguenti elementi minimi:

 

- dati del committente e del prestatore;

 

- luogo della prestazione;

 

- sintetica descrizione dell’attivita?;

 

- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potra? considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sara? necessario effettuare una nuova comunicazione.

 

- dato obbligatorio e? altresi? quello relativo all’ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.

 

Qualora manchino i dati suindicati, la comunicazione sarà considerata omessa dall’Ispettorato del Lavoro e sarà applicata la relativa sanzione amministrativa.

 

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03.01.2022 Pubblicate le tabelle ACI per l’anno 2022  

Sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale le tabelle dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI valide per il 2022. Sono utili al calcolo dell'imponibile fiscale e previdenziale del fringe benefit (retribuzione in natura) per i veicoli aziendali concessi ad uso promiscuo ai dipendenti e ai collaboratori coordinati e continuativi.

 

Per veicoli concessi per uso esclusivamente personale, si applica la regola generale, ossia che l'imponibile fiscale è determinato con il criterio del valore normale, cioè al valore di mercato del noleggio di quel determinato tipo e modello di veicolo.

 

Per gli veicoli aziendali immatricolati ed assegnati successivamente al 01/07/2020, il fringe benefit va quantificato, ferma restando una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km e il costo chilometrico ACI, applicando le seguenti percentuali che variano a seconda dei livelli di emissione di anidride carbonica del mezzo, al netto dell’eventuale ammontare trattenuto al dipendente:

 

25% per i veicoli con valori di emissioni di anidride carbonica non superiori a 60 g/km;

30% per i veicoli con emissioni di anidride carbonica superiori a 60 g/km e fino a 160 g/km;

50% per i veicoli con emissioni di anidride carbonica superiori a 160 g/km e fino a 190 g/km;

60% per i veicoli con emissioni di anidride carbonica superiori a 190 g/km.

 

Tabella ACI

 

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