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16.12.2023 L’indice di rivalutazione del TFR di novembre 2023  

L’ISTAT ha comunicato che l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati per il mese di novembre 2023 è pari al 118,70 punti.

 

Il coefficiente di rivalutazione del Trattamento di fine rapporto accantonato alla fine dell’anno scorso e valido per le cessazioni dei rapporti di lavoro intervenute nel periodo dal 15/11/2023 al 14/12/2023 è pari al 1,692259.

 

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13.12.2023 Imposta sostitutiva rivalutazione TFR – pagamento acconto e saldo  

Ai fini della tassazione del TFR, la rivalutazione, dal 01/01/2001, non viene più cumulata con l’indennità di fine rapporto, ma subisce una tassazione autonoma tramite l’applicazione di un’imposta sostitutiva fissata nella misura del 17%.

 

Mentre il TFR viene tassato al momento della corresponsione, in generale alla cessazione del rapporto di lavoro, la rivalutazione subisce una tassazione annuale in costanza di rapporto.

 

L’imposta sostitutiva deve essere versata

 

-              in acconto entro il 16 dicembre dell’anno cui la rivalutazione si riferisce utilizzando il codice tributo 1712 e

-              a saldo entro il 16 febbraio dell’anno successivo utilizzando il codice tributo 1713

 

ed è imputata a riduzione del Fondo TFR.

 

Pertanto, entro il 18/12/2023, i datori di lavoro devono versare l’acconto dell’imposta sostitutiva (pari al 90% del 17% totale) sulle rivalutazioni maturate nel 2023.

 

Al momento del versamento dell’acconto è possibile calcolare tale rivalutazione solo in modo presuntivo poiché non esiste ancora il coefficiente definitivo per rivalutare al 31/12/2023 il Fondo TFR accantonato al 31/12/2022.

 

Il saldo sarà quantificato sull’effettiva rivalutazione dell’anno 2023. Questo valore è conosciuto solo ad inizio dell’anno 2024 con l’adeguamento degli indici ISTAT.

 

In tutti i casi in cui il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva risulti eccedente rispetto a quanto dovuto, il credito può essere utilizzato in compensazione mediante esposizione nel Mod. F24 con il codice tributo 1627.

 

Se il credito dovesse risultare come residuo dal Mod. 770 potrà essere utilizzato, nel Mod. F24 con il codice tributo 6781.

 

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07.12.2023 Il nuovo Fondo Sanitario Alto Adige per il settore edile  

Tutti gli operai e impiegati dell’edilizia hanno ora la facoltà di iscriversi al Fondo Sanitario Alto Adige per il settore edile. L’iscrizione non comporta ulteriori costi e garantisce a tutti gli iscritti e ai loro familiari a carico prestazioni più adeguate alla Provincia di Bolzano, in alternativa a quelle previste dal fondo sanitario nazionale Sanedil.

 

Il Fondo Sanitario Alto Adige offre contributi per svariate prestazioni sanitarie agli iscritti e ai loro familiari a carico (p.es.: prestazioni di laboratorio, visite specialistiche, fisioterapie, protesi, cure dentarie, occhiali, visite di prevenzione). Le prestazioni saranno gestite direttamente dagli uffici della Cassa Edile della Provincia Autonoma di Bolzano.

 

L’adesione avviene tramite invio delle richiesta di iscrizione tramite e-mail a sani@cassaedile.bz.it o per posta a Cassa Edile della Provincia Autonoma di Bolzano, via Marconi 2, 39100 Bolzano.

 

Il Fondo Sanitario Alto Adige sarà operativo per il settore edile in primavera 2024.

 

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06.12.2023 Lavoro festivo nel settore commercio nel mese di dicembre 2023  

L’accordo provinciale del commercio della Provincia di Bolzano prevede le seguenti regole per il lavoro festivo nel mese di dicembre 2023:

 

Domenica 03 dicembre
Il lavoro prestato in questa domenica viene retribuito con la maggiorazione del 40 per cento e un riposo compensativo che deve essere goduto entro i quattordici giorni successivi. Per i dipendenti con l’indennità stagionale dell’8% è prevista una retribuzione del 130% suddivisa come sopra.


Festivo 08 dicembre
Il lavoro prestato in questa giornata viene retribuito con la sola maggiorazione del 95 per cento e i permessi retribuiti vengono aumentati per il numero delle ore lavorate.

 

Domenica 10 dicembre
Il lavoro prestato in questa domenica viene retribuito con la maggiorazione del 40 per cento e un riposo compensativo che deve essere goduto entro i quattordici giorni successivi. Per i dipendenti con l’indennità stagionale dell’8% è prevista una retribuzione del 130% suddivisa come sopra.

 

Domenica d’argento e domenica d’oro 17 e 24 dicembre
Il lavoro prestato in queste due domeniche viene retribuito con la maggiorazione del 95 per cento e un riposo compensativo che deve essere goduto entro i quattordici giorni successivi.
 

Ricordiamo che è vietato adibire al lavoro domenicale, notturno e straordinario lavoratori di età inferiore a 18 anni.


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28.11.2023 Omaggi natalizi ai dipendenti anno 2023: trattamento previdenziale e fiscale  

In occasione delle festività natalizie molte aziende corrispondono ai propri dipendenti omaggi natalizi in forma di denaro o in natura. Il trattamento fiscale e previdenziale, però, è diverso.

 

Mentre tutte le erogazioni liberali in denaro concesse al dipendente anche in occasione di festività e ricorrenze devono essere assoggettate interamente sia previdenzialmente sia fiscalmente per l’intero importo, le erogazioni in natura che possono essere beni naturali, buoni acquisto o servizi prestati fino a un valore complessivo di Euro 258,23 (IVA inclusa) non sono imponibili. Per l’anno 2023 tale soglia è stata incrementata per i soli dipendenti con figli a carico a Euro 3.000,00. Qualora nel corso dell’anno il valore di detti beni e servizi sia superiore al limite indicato, lo stesso concorre per intero alla formazione della base imponibile sia previdenziale che fiscale.

L’esclusione dal reddito opera anche se questa liberalità è erogata ad un solo dipendente, non essendo più richiesto che l’erogazione liberale sia concessa alla generalità o a categorie di dipendenti.

 

Per l’anno 2023 i datori di lavoro possono erogare ai propri dipendenti buoni carburante, che sono esclusi da imposizione fiscale per un valore massimo di Euro 200,00 per lavoratore. Tale importo concorre invece alla formazione della base imponibile previdenziale e quindi viene assoggettato a contribuzione INPS.

 

Anche se l’importo complessivo dei fringe benefit erogati al lavoratore, compresi gli omaggi,non supera la soglia fissata, andrà inserito in busta paga solamente come indicazione perché esente da tassazione.

 

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15.11.2023 L’indice di rivalutazione del TFR di ottobre 2023  

L’ISTAT ha comunicato che l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati per il mese di ottobre 2023 è pari al 119,20 punti.

 

Il coefficiente di rivalutazione del Trattamento di fine rapporto accantonato alla fine dell’anno scorso e valido per le cessazioni dei rapporti di lavoro intervenute nel periodo dal 15/10/2023 al 14/11/2023 è pari al 1,884518.

 

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09.11.2023 Indicazione nel Mod. CU dei codici fiscali dei figli a carico  

Anche in assenza del riconoscimento delle detrazioni ai fini Irpef per i figli a carico sotti i 21 anni sul cedolino paga, l’indicazione del codice fiscale dei familiari a carico e la percentuale di carico è utile per l’Agenzia delle Entrate per acquisire i dati per le dichiarazioni dei redditi precompilate.

 

Questo riguarda soprattutto l’attribuzione in modo corretto delle spese sostenute per i figli comunicate dai soggetti terzi, permettendo quindi al contribuente di accettare la dichiarazione proposta e beneficiare delle conseguenti agevolazioni sui controlli.

 

Sussiste l’obbligo di indicare il codice fiscale solo nei seguenti casi:

- richiesta al sostituto di riconoscimento di una detrazione per le spese sostenute per conto del figlio in sede di conguaglio;

- attribuzione, in sede di calcolo delle addizionali regionali, di agevolazioni connesse alla presenza di figli a carico;

- applicazione, in sede di quantificazione del reddito imponibile, del limite di esenzione di Euro 3.000, al valore dei beni ceduti, buoni e dei servizi prestati (fringe benefit), compresi i rimborsi delle utenze domestiche, ai lavoratori dipendenti con figli a carico per il 2023.

 

Ricordiamo che sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che hanno un reddito complessivo fino a Euro 2.840,51 (imponibile fiscale).

 

Sono considerati fiscalmente a carico i figli di età non superiore a 24 anni con un reddito complessivo (imponibile fiscale) uguale o inferiore a Euro 4.000.

 

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03.11.2023 Wistleblowing – adempimenti da effettuare entro il 17/12/2023  

Le aziende che hanno impiegato nell’ultimo anno una media di lavoratori subordinati tra i 50 e i 249, devono conformarsi, entro il 17/12/2023 agli obblighi in materia di whistleblowing, Sarà necessario istituire un canale di segnalazione interna per la denuncia di irregolarità di natura amministrativa, contabile, civile o penale da parte di un dipendente di cui ha notizia durante lo svolgimento della propria attività lavorativa.

 

“Whistleblower” è il termine con cui si definisce il soggetto che effettua la segnalazione di illeciti di interesse generale, non individuale, di cui sia venuto a conoscenza.

 

Le segnalazioni possono essere effettuate con canali interni o esterni all’organizzazione.

 

Le segnalazioni interne sono effettuate per iscritto, anche con modalità informatiche, busta chiusa o in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale o, su richiesta del segnalante, mediante un incontro diretto.

 

Il soggetto/ufficio deputato a ricevere le segnalazioni deve:

- rilasciare al whistleblower avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione;

- intrattenere interlocuzioni con lo stesso, richiedendo, se necessario, integrazioni;

- fornire riscontro alla segnalazione entro 3 mesi dalla data di avviso di ricevimento o, in mancanza, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla sua presentazione.

 

Al whistleblower devono essere fornite informazioni chiare sul canale di segnalazione interna, sulla procedura e sui presupposti per effettuare la segnalazione, anche attraverso la creazione di una sezione dedicata sul proprio sito.

 

La gestione dei canali esterni di segnalazione è di competenza ANAC, a cui ci si può rivolgere quando:

- nel contesto lavorativo non è previsto un canale di segnalazione interna o questo non è attivo o, se attivo, non è conforme alle prescrizioni dettate al riguardo;

- è stata presentata una segnalazione attraverso il canale di segnalazione interna che non ha avuto seguito;

- vi è giustificato motivo di ritenere che la segnalazione attraverso il canale di interno non sarà efficace o sarà oggetto di ritorsione oppure la violazione possa costituire pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico.

 

L’ANAC, Autorità nazionale anticorruzione, avrà la facoltà di sanzionare le organizzazioni inadempienti. Sono previste sanzioni da 10.000 a 50.000 Euro per mancata istituzione dei canali di segnalazione, mancato svolgimento dell’attività di verifica, comportamenti ritorsivi e violazione dell’obbligo di riservatezza. E’ prevista anche una sanzione da 500 a 2.500 Euro che l’ANAC può applicare al segnalante in caso di diffamazione o colunnia accertata con sentenza di primo grado.

 

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25.10.2023 Gestione permessi elettorali  

Ai lavoratori dipendenti investiti di funzioni presso i seggi elettorali (presidente del seggio, scrutatori e segretario, rappresentanti dei partiti o gruppi politici) spetta il diritto di assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni.

 

Le giornate non lavorative o festive devono essere compensate con altrettante quote della normale retribuzione o, in alternativa, con giornate di riposo compensativo. Le giornate lavorative devono essere retribuite con la normale retribuzione.

 

Esempio CCNL Terziario: al lavoratore che svolge funzioni elettorali la domenica e il lunedì, va indennizzato (quota aggiuntiva o riposo compensativo) la sola domenica poiché il lunedì (e l’eventuale sabato qualora fosse necessario recarsi al seggio in tale giornata per la preparazione delle operazioni di voto) è un giorno lavorativo e conseguentemente, retribuito con retribuzione ordinaria.

 

Se lo svolgimento delle operazioni elettorali copre una sola parte della giornata, l’assenza è legittima per tutto il giorno lavorativo che, quindi, deve essere retribuito interamente.

 

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16.10.2023 L’indice di rivalutazione del TFR di settembre 2023  

L’ISTAT ha comunicato che l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati per il mese di settembre 2023 è pari al 119,30 punti.

 

Il coefficiente di rivalutazione del Trattamento di fine rapporto accantonato alla fine dell’anno scorso e valido per le cessazioni dei rapporti di lavoro intervenute nel periodo dal 15/09/2023 al 14/10/2023 è pari al 1,822970.

 

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27.09.2023 Incentivi alle assunzioni: la guida del Ministero del Lavoro  

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato la guida Gli incentivi all’assunzione. Il documento fornisce indicazioni su destinatari, modalità di richiesta, scadenze, tipologia di agevolazione prevista e cumulabilità con altri bonus.

 

Per ciascuna agevolazione sono specificati i requisiti e le condizionalità per fruirne oltre alla tipologia di contratto incentivato alla luce della norma di legge.

 

Guida Gli incentivi all’assunzione

 

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15.09.2023 L’indice di rivalutazione del TFR di agosto 2023  

L’ISTAT ha comunicato che l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati per il mese di agosto 2023 è pari al 119,10 punti.

 

Il coefficiente di rivalutazione del Trattamento di fine rapporto accantonato alla fine dell’anno scorso e valido per le cessazioni dei rapporti di lavoro intervenute nel periodo dal 15/08/2023 al 14/09/2023 è pari al 1,571066.

 

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14.08.2023 L’indice di rivalutazione del TFR di luglio 2023  

L’ISTAT ha comunicato che l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati per il mese di luglio 2023 è pari al 118,70 punti.

 

Il coefficiente di rivalutazione del Trattamento di fine rapporto accantonato alla fine dell’anno scorso e valido per le cessazioni dei rapporti di lavoro intervenute nel periodo dal 15/07/2023 al 14/08/2023 è pari al 1,192259.

 

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10.08.2023 Esonero contributivo INPS a carico dei dipendenti  

Per i periodi di paga dal 01/07/2023 al 31/12/2023 si applica la riduzione dei contributi INPS a carico dei dipendenti di 7% se la retribuzione imponibile riparametrata su base mensile non risulti superiore a 1.923 Euro e di 6% se la retribuzione imponibile non risulti superiore a 2.692 Euro.

 

Per i periodi di paga dal 01/01/2022 al 31/12/2022 per i rapporti di lavoro dipendente veniva applicato un esonero sulla quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore di 0,8% a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità non ecceda l'importo mensile di 2.692 Euro.

 

Dal 01/07/2022 al 31/12/2022 l’esonero è stato aumentato di 1,2% arrivando al 2%.

 

La Legge di Bilancio 2023 per periodo di paga dal 01/01/2023 al 31/12/2023 mantiene l’incremento nella misura di 2% ed inoltre incrementa di un ulteriore 1%, quindi del 3% complessivo, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile non ecceda l’importo di 1.923 Euro.

 

E’ stato introdotto per il periodo dal 01/07/2023 al 31/12/2023 un taglio di ulteriori 4% portando l’esonero al 7% se la retribuzione imponibile riparametrata su base mensile non risulti superiore a 1.923 Euro e al 6% se non risulti superiore a 2.692 Euro, sempre maggiorato del rateo di tredicesima per entrambi i limiti.

 

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18.07.2023 L’indice di rivalutazione del TFR di giugno 2023  

L’ISTAT ha comunicato che l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati per il mese di giugno 2023 è pari al 118,60 punti.

 

Il coefficiente di rivalutazione del Trattamento di fine rapporto accantonato alla fine dell’anno scorso e valido per le cessazioni dei rapporti di lavoro intervenute nel periodo dal 15/06/2023 al 14/07/2023 è pari al 1,003807.

 

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13.07.2023 Autorizzato l’esonero contributivo assunzione giovani 01/07/2022 – 31/12/2023  

La Commissione europea ha autorizzato l’agevolazione per le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di lavoratori che non hanno compiuto i 36 anni di età che non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa nel periodo dal 01/07/2022 al 31/12/2023.

 

Il datore di lavoro ha diritto all’esonero pari a 100% dei contributi INPS a carico del datore di lavoro nel limite massimo di importo pari a 6.000 Euro all’anno per un periodo di 36 mesi, se le assunzioni o trasformazioni sono state effettuate nell’anno 2022. Per le assunzioni o trasformazioni effettuate dal 01/01/2023 al 31/12/2023 l’importo è pari a 8.000 Euro all’anno.

 

L’esonero in parola non può essere riconosciuto alle imprese del settore finanziario e assicurativo (ATECO da 64.11.00 a 66.30.00).

 

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19.06.2023 L’indice di rivalutazione del TFR di maggio 2023  

L’ISTAT ha comunicato che l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati per il mese di maggio 2023 è pari al 118,60 punti.

 

Il coefficiente di rivalutazione del Trattamento di fine rapporto accantonato alla fine dell’anno scorso e valido per le cessazioni dei rapporti di lavoro intervenute nel periodo dal 15/05/2023 al 14/06/2023 è pari al 0,878807.

 

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16.06.2023 Fringe benefits per l’anno 2023  

Per il periodo d’imposta 2023, in via eccezionale, la soglia di esenzione fiscale e previdenziale dei fringe benefits che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente è aumentata fino a Euro 3.000 con esclusivo riferimento ai lavoratori dipendenti con figli a carico.

 

Rientrano nella soglia di Euro 3.000 il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

 

L’applicazione della soglia di esenzione di Euro 3.000 è subordinata alla dichiarazione da parte del lavoratore con indicazione del codice fiscale dei figli a carico.

 

Per i lavoratori dipendenti, che non hanno figli fiscalmente a carico, è confermata la soglia ordinaria del valore non supera di Euro 258,23.

 

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20.05.2023 L’indice di rivalutazione del TFR di aprile 2023  

L’ISTAT ha comunicato che l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati per il mese di aprile 2023 è pari al 118,40 punti.

 

Il coefficiente di rivalutazione del Trattamento di fine rapporto accantonato alla fine dell’anno scorso e valido per le cessazioni dei rapporti di lavoro intervenute nel periodo dal 15/04/2023 al 14/05/2023 è pari al 0,626904.

 

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19.05.2023 Congedo parentale - elevazione al 80% per un mese  

L’Inps ha fornito le istruzioni operative in merito all’elevazione dal 30% all’80% della retribuzione dell’indennità di congedo parentale per una mensilità da fruire entro il sesto anno di vita del figlio o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età.

 

Il suddetto incremento deve essere riconosciuto esclusivamente al personale dipendente che abbia terminato il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2022.

 

La misura in questione non ha aggiunto un ulteriore mese retribuito all’80% al congedo parentale, ma ha semplicemente elevato l’indennità all’80% invece del 30% di un solo mese. Il mese indennizzato all’80% della retribuzione è uno solo per entrambi i genitori.

 

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17.04.2023 L’indice di rivalutazione del TFR di marzo 2023  

L’ISTAT ha comunicato che l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati per il mese di febbraio 2023 è pari al 118,00 punti.

 

Il coefficiente di rivalutazione del Trattamento di fine rapporto accantonato alla fine dell’anno scorso e valido per le cessazioni dei rapporti di lavoro intervenute nel periodo dal 15/03/2023 al 14/04/2023 è pari al 0,375000.

 

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16.03.2023 L’indice di rivalutazione del TFR di febbraio 2023  

L’ISTAT ha comunicato che l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati per il mese di febbraio 2023 è pari al 118,50 punti.

 

Il coefficiente di rivalutazione del Trattamento di fine rapporto accantonato alla fine dell’anno scorso e valido per le cessazioni dei rapporti di lavoro intervenute nel periodo dal 15/02/2023 al 14/03/2023 è pari al 0,440355.

 

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10.03.2023 Imposta di bollo e Foglio informativo Tirocini estivi 2023  

A partire dal 01/01/2023 le convenzioni di tirocinio sono soggette dall'imposta di bollo: l’esenzione generale già prevista per il 2021 e il 2022 infatti non è stata rinnovata.


Il soggetto ospitante è tenuto ad assolvere l’imposta di bollo applicando una marca da bollo di 16 euro sulla convenzione sottoscritta dalle parti coinvolte.

 

La Ripartizione Lavoro della Provincia Autonoma di Bolzano ha pubblicato l'attuale foglio informativo Tirocini estivi con molte informazioni utili sull'impiego degli stagisti.

 

Foglio informativo

 

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27.02.2023 L’indice di rivalutazione del TFR di gennaio 2023  

L’ISTAT ha comunicato che l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati per il mese di gennaio 2023 è pari al 118,30 punti.

 

Il coefficiente di rivalutazione del Trattamento di fine rapporto accantonato alla fine dell’anno scorso e valido per le cessazioni dei rapporti di lavoro intervenute nel periodo dal 05/01/2023 al 14/02/2023 è pari al 0,188452.

 

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14.02.2023 Esonero contributivo dipendenti 2023  

La legge di Bilancio ha prorogato a tutto il 2023 l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti.

 

Per i periodi di paga dal 01/01/2023 al 31/12/2023 è riconosciuto l’esonero

 

- in misura pari al 2% se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di Euro 2.692,00;

- in misura pari al 3% se la retribuzione imponibile mensile del lavoratore (compresa la tredicesima) sia inferiore a Euro 1.923,00.

 

La retribuzione imponibile è parametrata su base mensile per 13 mensilità.

 

Poiché la verifica del rispetto della soglia reddituale deve essere effettuata nel singolo mese di paga, la riduzione della quota dei contributi previdenziali dovuta dal lavoratore potrà assumere misura diversa, in ragione della retribuzione effettivamente percepita, ovvero non applicarsi, in caso di superamento del massimale di Euro 2.692,00.

 

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17.01.2023 L’indice di rivalutazione del TFR di dicembre 2022  

L’ISTAT ha comunicato che l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati per il mese di dicembre 2022 è pari al 118,20 punti.

 

Il coefficiente di rivalutazione del Trattamento di fine rapporto accantonato alla fine dell’anno scorso e valido per le cessazioni dei rapporti di lavoro intervenute nel periodo dal 15/12/2022 al 14/11/2023 è pari al 9,974576.

 

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13.01.2023 Buoni carburante Euro 200 l'anno 2023  

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un D.L. che introduce disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo e sanzionatori del Garante prezzi, che, tra le altre cose, nell'anno 2023 prevede un buono carburante, ceduto dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel limite di 200 Euro per lavoratore, che non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente.

 

Tale somma non rientra nel calcolo del fringe benefit, il cui limite è attualmente fissato per l’anno in corso a 258,23 Euro.

 

Tutti i buoni acquisto ed i rimborsi devono essere segnati sul cedolino paga.

 

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05.01.2023 Pubblicate le tabelle ACI per l’anno 2023  

Sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale le tabelle dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI valide per il 2023. Sono utili al calcolo dell'imponibile fiscale e previdenziale del fringe benefit (retribuzione in natura) per i veicoli aziendali concessi ad uso promiscuo ai dipendenti e ai collaboratori coordinati e continuativi.

 

Per veicoli concessi per uso esclusivamente personale, si applica la regola generale, ossia che l'imponibile fiscale è determinato con il criterio del valore normale, cioè al valore di mercato del noleggio di quel determinato tipo e modello di veicolo.

 

Per gli veicoli aziendali immatricolati ed assegnati successivamente al 01/07/2020, il fringe benefit va quantificato, ferma restando una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km e il costo chilometrico ACI, applicando le seguenti percentuali che variano a seconda dei livelli di emissione di anidride carbonica del mezzo, al netto dell’eventuale ammontare trattenuto al dipendente:

 

25% per i veicoli con valori di emissioni di anidride carbonica non superiori a 60 g/km;

30% per i veicoli con emissioni di anidride carbonica superiori a 60 g/km e fino a 160 g/km;

50% per i veicoli con emissioni di anidride carbonica superiori a 160 g/km e fino a 190 g/km;

60% per i veicoli con emissioni di anidride carbonica superiori a 190 g/km.

 

Se nella tabella Aci non è presente il veicolo aziendale utilizzato, l'ammontare del reddito in natura va calcolato prendendo come riferimento il modello con le caratteristiche più simili.

 

Tabella ACI

 

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